Cassazione Civile, Ordinanza n. 29279/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 relativo a più immobili siti in Roma. In un precedente giudizio la CTR Lazio aveva ritenuto legittimo l’avviso; la contribuente aveva poi proposto revocazione sostenendo che quella decisione fosse viziata da errore di fatto, perché il giudice aveva deciso una controversia diversa da quella effettivamente devoluta, confondendo l’oggetto dell’appello e riferendolo a due appartamenti e a un magazzino-deposito anziché all’appartamento di via Mario dei Fiori. La CTR, con sentenza n. 2331/2018, aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che si trattasse non di errore percettivo, ma di errore di giudizio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la violazione di tale ultima norma e l’irragionevolezza della motivazione, sostenendo che l’errore era palese e consistito proprio nello scambio tra cause e atti processuali, quindi in un errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il travisamento dell’oggetto della domanda e lo scambio tra atti e risultanze processuali integrassero un errore di fatto revocatorio, poiché la sentenza da revocare era stata resa supponendo come controversia una diversa unità immobiliare rispetto a quella effettivamente impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ha deciso nel merito revocando la precedente sentenza della CTR Lazio n. 7771/08/2016 e ha rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione per il nuovo esame dell’appello della contribuente, oltre che per le spese del giudizio di legittimità e del giudizio rescissorio.
Norme richiamate
È richiamato quale norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e il rimedio revocatorio denunciato dalla parte ricorrente.
L'errore revocatorio è configurabile quando il giudice sia incorso in un errore meramente percettivo, risultante dagli atti, e abbia supposto inesistente o esistente un fatto che invece era incontestabilmente diverso; non basta un errore di giudizio.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
È la base normativa dell'avviso di riclassamento catastale oggetto della lite.
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., lo scambio tra atti, domande o risultanze processuali che induca il giudice a decidere una controversia diversa da quella effettivamente sottoposta al suo esame.
- L'errore revocatorio è configurabile quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa dagli atti; non ricorre invece quando la censura investa un apprezzamento o una valutazione di merito.
- Se il travisamento riguarda l'individuazione dell'oggetto del giudizio e tale errore può aver inciso sul contenuto della decisione, la revocazione è ammissibile e la sentenza che la nega va cassata.
- La rilevanza dell'errore di fatto non può essere esclusa in astratto solo perché i beni appartengano alla stessa microzona o siano collegati a distinti avvisi, dovendosi verificare se l'oggetto della controversia sia stato effettivamente confuso e se ciò abbia inciso sulla decisione.
Come è indicizzato
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