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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29279/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 relativo a più immobili siti in Roma. In un precedente giudizio la CTR Lazio aveva ritenuto legittimo l’avviso; la contribuente aveva poi proposto revocazione sostenendo che quella decisione fosse viziata da errore di fatto, perché il giudice aveva deciso una controversia diversa da quella effettivamente devoluta, confondendo l’oggetto dell’appello e riferendolo a due appartamenti e a un magazzino-deposito anziché all’appartamento di via Mario dei Fiori. La CTR, con sentenza n. 2331/2018, aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che si trattasse non di errore percettivo, ma di errore di giudizio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la violazione di tale ultima norma e l’irragionevolezza della motivazione, sostenendo che l’errore era palese e consistito proprio nello scambio tra cause e atti processuali, quindi in un errore percettivo revocatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il travisamento dell’oggetto della domanda e lo scambio tra atti e risultanze processuali integrassero un errore di fatto revocatorio, poiché la sentenza da revocare era stata resa supponendo come controversia una diversa unità immobiliare rispetto a quella effettivamente impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ha deciso nel merito revocando la precedente sentenza della CTR Lazio n. 7771/08/2016 e ha rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione per il nuovo esame dell’appello della contribuente, oltre che per le spese del giudizio di legittimità e del giudizio rescissorio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato quale norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e il rimedio revocatorio denunciato dalla parte ricorrente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile quando il giudice sia incorso in un errore meramente percettivo, risultante dagli atti, e abbia supposto inesistente o esistente un fatto che invece era incontestabilmente diverso; non basta un errore di giudizio.

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    È la base normativa dell'avviso di riclassamento catastale oggetto della lite.

Massime di principio

  • Integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., lo scambio tra atti, domande o risultanze processuali che induca il giudice a decidere una controversia diversa da quella effettivamente sottoposta al suo esame.
  • L'errore revocatorio è configurabile quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa dagli atti; non ricorre invece quando la censura investa un apprezzamento o una valutazione di merito.
  • Se il travisamento riguarda l'individuazione dell'oggetto del giudizio e tale errore può aver inciso sul contenuto della decisione, la revocazione è ammissibile e la sentenza che la nega va cassata.
  • La rilevanza dell'errore di fatto non può essere esclusa in astratto solo perché i beni appartengano alla stessa microzona o siano collegati a distinti avvisi, dovendosi verificare se l'oggetto della controversia sia stato effettivamente confuso e se ciò abbia inciso sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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