Cassazione Penale, Sentenza n. 20515/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto ha chiesto il permesso di necessità ex art. 30, secondo comma, Ord. pen., per partecipare al funerale/tumulazione della nonna. La Corte territoriale ha negato il permesso ritenendo che l'evento, pur grave, non avesse carattere di eccezionalità giustificativa e richiamando rischi connessi al trasferimento (pericolosità dell'imputato e pandemia da SARS-CoV-2) nonché la possibilità di un "legame spirituale" da realizzarsi nei luoghi di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Lecce per nuovo esame. La Corte di cassazione ha censurato l'errore di motivazione della corte territoriale che ha fondato il diniego sulla pericolosità del detenuto e sulle modalità esecutive (rischi e possibili cautele) anziché verificare se sussistessero i presupposti sostanziali per la concessione del permesso (eccezionalità, particolare gravità dell'evento e correlazione con la vita familiare). Ha inoltre affermato che i profili di pericolosità devono essere valutati solo ai fini delle cautele esecutive (es. scorta) e che il richiamo alla facoltà di raccoglimento in carcere è inconferente rispetto alle finalità dell'art. 30.
Norme richiamate
art. 30 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Il secondo comma richiede la sussistenza dei tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento giustificativo e correlazione con la vita familiare; l'accertamento deve tener conto dell'idoneità dell'evento a incidere nella vicenda umana del detenuto.
art. 30-bis Ordinamento penitenziario
Norma richiamata per il procedimento di reclamo in materia di permessi al detenuto; rilevo procedurale nel contesto del reclamo in sede di Corte d'appello.
art. 64 Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230/2000)
Permette che le modalità esecutive del permesso (es. imposizione della scorta o altre cautele) siano predisposte in funzione della personalità del soggetto e dell'indole dei reati; tali profili devono disciplinare l'esecuzione, non la sussistenza del diritto al permesso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento normativo dei motivi di ricorso per cassazione indicati dal ricorrente: inosservanza e erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero in determinati procedimenti, come avvenuto nella vicenda.
Massime di principio
- Per i permessi di necessità ex art. 30 Ord. pen. occorre verificare i tre requisiti (eccezionalità, particolare gravità dell'evento, correlazione con la vita familiare) valutando l'impatto sull'esperienza umana del detenuto.
- La pericolosità del detenuto e la gravità dei fatti commessi non devono essere usate in via principale per negare il permesso, ma esclusivamente per determinare le cautele esecutive (es. scorta) e le modalità di esecuzione.
- Richiami a soluzioni alternative interne alla detenzione (preghiera, raccoglimento in carcere) non sono automaticamente idonei a escludere la necessità del permesso quando ricorrono gli elementi sostanziali richiesti dalla norma.
- Il giudice deve motivare distintamente sulla sussistenza dei requisiti sostanziali e sulle misure di sicurezza da adottare; un diniego fondato soltanto su profili esecutivi è viziato.
- Preoccupazioni legate a rischi sanitari (es. pandemia) devono essere valutate e, se necessario, tradotte in cautele specifiche, ma non giustificano di per sé il rifiuto senza un bilanciamento motivato.
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