Sentenza n. 194/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I – n. 682/2024 nonché per l’accertamento della nullità della nota dell’Ufficio Avvocatura prot. n. 0015090 del 05-07-2024 per elusione della sentenza del Tar Campania, Salerno, n. 682/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta e atti del Comune adottati nel corso dell’esecuzione della sentenza, inclusa l’ordinanza di sospensione dei lavori del 16 settembre 2025 e la mancata completa esecuzione degli interventi di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguarda un incidente di esecuzione nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 682/2024, passata in giudicato secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente. La sentenza aveva annullato la delibera consiliare comunale che riconosceva l’uso pubblico di alcune particelle e della viabilità a monte del Lungomare delle Tartarughe. Nel precedente giudizio di ottemperanza il TAR aveva ordinato al Comune di distaccare l’energia elettrica e rimuovere cartelli stradali, segnaletica, denominazioni stradali e ulteriori elementi incompatibili con la natura privata delle strade, nominando un Commissario ad acta. Dopo la sostituzione del Commissario e successive proroghe, il Commissario ha riferito di avere eseguito gli adempimenti formali e gran parte degli interventi materiali, restando da completare la sigillatura dei pozzetti e dei fori residui. La parte ricorrente ha chiesto la proroga del mandato commissariale, l’applicazione della penalità di mora, la dichiarazione di nullità dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, l’autorizzazione a procedere anche mediante acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale e tecnico esterno, nonché l’inserimento delle tavole rettificate nel Piano urbanistico comunale. Il Comune aveva sostenuto la necessità della valutazione di incidenza ambientale per procedere alla chiusura dei pozzetti. Il Commissario ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.
La decisione
Il TAR ha definito l’incidente di esecuzione ritenendo che la sigillatura definitiva dei pozzetti e dei fori residui dovesse essere eseguita secondo le prescrizioni tecniche già impartite dal Commissario ad acta, senza ulteriori adempimenti amministrativi e senza necessità di una valutazione di incidenza ambientale. Ha dichiarato nulla, per carenza di potere, l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori del 16 settembre 2025, poiché, dopo l’insediamento del Commissario ad acta munito di poteri sostitutivi, il Comune non poteva esercitare le proprie competenze amministrative interferendo con l’attività commissariale. Ha invece escluso, allo stato, la violazione o elusione del giudicato in relazione all’adozione del Piano urbanistico comunale del 31 dicembre 2025: la pianificazione costituisce attività complessa non coperta dal giudicato e rientra nei poteri ordinari del Comune, purché la definitiva rappresentazione grafica delle tavole riconosca la natura privata delle strade. Tale violazione non è stata ravvisata perché il piano non ancora approvato non negava la natura privata delle strade e il Comune aveva dichiarato di recepire la modifica delle tavole n. 14, 15 e 16. Il TAR ha quindi ritenuto conclusa l’attività del Commissario ad acta, senza prorogare ulteriormente il mandato né attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale. Ha liquidato al Commissario euro 12.409,80, oltre IVA se dovuta e cassa previdenziale, ponendo il pagamento a carico del Comune entro 30 giorni. Le spese dell’incidente di esecuzione sono state compensate per la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza sulle domande ed eccezioni.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina e la gestione del Commissario ad acta e le misure conseguenti all’inottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
È stato invocato dalla parte ricorrente per chiedere una penalità di mora; la sentenza non ha accolto tale domanda.
il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita
Consente di determinare equitativamente il compenso del Commissario ad acta considerando difficoltà, completezza e pregio dell’attività svolta.
Massime di principio
- Quando il Commissario ad acta è stato insediato con poteri sostitutivi per l’esecuzione di un giudicato, l’amministrazione sostituita non può adottare provvedimenti che interferiscano con l’attività commissariale o sospendano i lavori disposti dal Commissario; tali atti sono nulli per carenza di potere.
- Gli interventi materiali necessari a dare esecuzione al giudicato devono essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Commissario ad acta, senza imporre ulteriori adempimenti amministrativi non necessari rispetto all’oggetto e alla portata del giudicato.
- L’adozione di uno strumento urbanistico successiva a una sentenza di annullamento non costituisce di per sé violazione o elusione del giudicato quando la pianificazione non è integralmente coperta dal giudicato e resta espressione dell’ordinario potere pianificatorio dell’amministrazione; resta però necessario che gli elaborati definitivi siano conformi agli effetti conformativi della pronuncia.
- Il compenso del Commissario ad acta può essere liquidato equitativamente, tenendo conto della difficoltà, completezza e qualità della prestazione effettivamente resa, e può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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