Sentenza del 03/02/2017 n. 2886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda cinque avvisi di accertamento e sei avvisi di irrogazione di sanzioni IVA, conseguenti a un processo verbale della Guardia di finanza. L’Ufficio aveva ritenuto che B.V., oltre all’attività agricola, svolgesse un’attività commerciale non dichiarata, desumendolo da quaderni extracontabili rinvenuti nella sua disponibilità. La CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi del contribuente. In appello, la CTR aveva confermato il mancato riconoscimento dell’attività commerciale, ritenendo i quaderni insufficienti senza ulteriori riscontri esterni, e aveva accolto l’appello dell’Ufficio solo sulle altre violazioni per le quali la CTP non si era pronunciata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sul valore della dichiarazione del contribuente, per avere la CTR negato rilievo ai quaderni e alla parziale ammissione di averne sottoscritti alcuni; inoltre, violazione delle norme sulle prove e vizio di motivazione, per avere svalutato gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza, inclusi i controlli incrociati e le annotazioni di cedenti, acquirenti, prodotti e importi. B.V. ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, esaminando congiuntamente i due motivi, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto errato subordinare il valore probatorio dei quaderni extracontabili alla presenza di ulteriori riscontri esterni: documenti informali di questo tipo possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti e legittimare l’accertamento induttivo, spostando sul contribuente l’onere di fornire prova contraria. La CTR aveva inoltre immotivatamente svalutato la documentazione, benché il contribuente avesse dichiarato a verbale di aver sottoscritto alcuni quaderni e la successiva attribuzione della loro compilazione al figlio fosse stata ritenuta plausibilmente tardiva e inverosimile. La causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo
La documentazione extracontabile può fondare l’accertamento induttivo IVA quando costituisce un indizio grave, preciso e concordante di imponibili non dichiarati; non è necessario che sia accompagnata in ogni caso da ulteriori riscontri esterni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28, 34 e 39
La CTR d’appello aveva richiamato queste disposizioni in relazione agli obblighi IVA, ma la decisione di cassazione non ne sviluppa una specifica interpretazione: il principio decisivo riguarda l’accertamento induttivo sulla base della contabilità informale.
D.P.R. 10 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
La norma è indicata nel motivo di ricorso dell’Agenzia, ma la Corte fonda la propria decisione sui principi relativi all’accertamento induttivo IVA e all’idoneità indiziaria delle scritture extracontabili.
La disposizione è richiamata dall’Agenzia per sostenere il valore della dichiarazione resa a verbale dal contribuente. La Corte valorizza l’ammissione come elemento di valutazione della riconducibilità dei quaderni al contribuente, senza formulare una distinta interpretazione della disciplina della confessione.
Codice civile, artt. 2699 e seguenti
Le disposizioni sono menzionate nel secondo motivo di ricorso, ma non sono oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- In materia IVA, appunti, quaderni e altre scritture informali rinvenuti presso il contribuente possono costituire elementi presuntivi idonei a sostenere un accertamento induttivo, anche se la contabilità ufficiale è formalmente regolare.
- Il contribuente può contrastare l’inferenza probatoria fornendo una spiegazione concreta e attendibile della documentazione e dimostrando che essa non riguarda operazioni imponibili a lui riferibili; una negazione successiva, tardiva o poco plausibile può essere valutata insieme agli altri elementi.
- Dichiarazioni rese durante la verifica e controlli incrociati su soggetti, beni e importi possono rafforzare la riconducibilità delle scritture al contribuente e il loro significato commerciale.
- Il giudice non può svalutare senza adeguata motivazione il contenuto indiziario della documentazione extracontabile, né pretendere in via automatica ulteriori riscontri esterni quando gli elementi raccolti siano già idonei, nel loro insieme, a fondare l’inferenza.
Testo integrale
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