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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19990/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) violazione del divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p. e art. 4 Protocollo addizionale n. 7 CEDU) sostenendo che il proscioglimento per prescrizione relativo agli artt. 334 e 349 c.p. (capo B) precluderebbe la condanna per bancarotta distrattiva riferita allo stesso fatto storico (capo A28); 2) vizio di legge e di motivazione in ordine alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A1) relativa al pagamento di 121.880,00 euro dalla fallita a C F srl per presunta consulenza mai effettuata, deducendo l'insufficienza degli elementi probatori, l'errata valutazione della sproporzione dell'importo, il significato del valore nominale delle azioni e l'inaffidabilità delle dichiarazioni del correo Franco Emanuel per assenza di riscontri esterni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che operi il divieto di bis in idem: la pronuncia ha distinto il caso di un giudicato formatosi in altro processo dall'ipotesi del simultaneus processus in cui, connessi allo stesso fatto naturale, vengano contestati reati diversi; in quest'ultimo caso occorre valutare la sussistenza di concorso apparente o concorso formale tra norme (artt. 15, 81, 84 c.p.). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità delle censure: i giudici di merito avevano ricostruito coerentemente la natura distrattiva del pagamento (assenza della prestazione, sproporzione dell'importo, falsità/incongruenze delle fatture) e il concorso dell'imputato, con riscontri logici e circostanziali a corrobrazione della chiamata di correo; le doglianze del ricorrente risultavano mere richieste di rivalutazione del merito. Conseguentemente il rigetto del gravame è stato confermato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali; rimangono ferme le statuizioni di merito già pronunciate in primo e secondo grado (tra cui il proscioglimento per prescrizione del capo B).

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la struttura di questo reato non risulti in rapporto di specialità rispetto al delitto di bancarotta distrattiva postfallimentare; pertanto non assorbe automaticamente la fattispecie di bancarotta.

  • art. 349 cod. pen.

    Richiamato quale titolo del capo prosciolto per prescrizione; la declaratoria di prescrizione non è stata ritenuta idonea a impedire valutazioni su diverse qualificazioni giuridiche nello stesso processo cumulativo.

  • art. 15 cod. pen.

    Norma richiamata nel confronto delle fattispecie astratte per valutare il concorso apparente di norme; occorre il confronto astratto per stabilire specialità o assorbimento.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante in caso di concorso formale di reati per disciplinare il cumulo giuridico delle pene; la Corte ha osservato che, pur ipotizzabile, nel caso concreto non rilevava a causa dell'estinzione per prescrizione di uno dei reati.

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 15 per la verifica del concorso apparente di norme: serve a determinare se più norme puniscano lo stesso disvalore e quindi se sussista specialità.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che la preclusione processuale di cui all'art. 649 (divieto di riassumere l'azione penale dopo pronuncia definitiva) non opera nel caso di un processo unitario in cui sono contestati reati diversi sullo stesso fatto storico; il divieto si applica invece quando esiste un giudicato formatosi in un altro procedimento.

  • Protocollo addizionale n. 7 CEDU, art. 4

    Riferito per il principio di nemo double punition (bis in idem); la Corte ha ritenuto che tale principio non sia violato nella fattispecie del simultaneus processus con diverse qualificazioni penali da valutare secondo i rapporti strutturali tra norme.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato; la Corte ha ricordato che queste devono essere valutate in relazione alla loro attendibilità e alla presenza di riscontri esterni, che nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto sussistere.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata alla trattazione del ricorso in camera di consiglio (modificata dal d.lgs. n.150/2022); il procedimento è stato celebrato secondo le nuove disposizioni per ricorsi presentati dopo il termine indicato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2016

    Richiamata per chiarire la portata del divieto di bis in idem e per distinguere tra la protezione contro una seconda iniziativa penale dopo giudicato e la possibilità di contestare, nel medesimo processo, reati diversi fondati sullo stesso fatto naturalistico.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p. e art. 4 Prot. 7 CEDU) impedisce una nuova iniziativa penale quando esiste un giudicato definitivo su uno stesso fatto, ma non impedisce che, nel medesimo processo (simultaneus processus), siano contestati reati diversi ricavabili dalla stessa condotta; in questo caso va valutato il rapporto strutturale tra le norme (concorso apparente o concorso formale).
  • Per stabilire se norme diverse sono in concorso apparente occorre il confronto astratto delle fattispecie (art. 15 e 84 c.p.); non è sufficiente la coincidenza del fatto storico.
  • La prescrizione che ha portato al proscioglimento di un capo non impedisce di procedere e condannare per altri reati contestati nel medesimo processo e qualificati diversamente, salvo che vi sia un giudicato precedente e definitivo sull'identico fatto e identica pretesa punitiva.
  • Le dichiarazioni rese da corresponsabili/coimputati possono essere utilizzate purché siano valutate nella loro attendibilità e corredate, se necessario, da riscontri esterni individualizzanti; l'assenza di un riscontro non rende automaticamente inutilizzabile la dichiarazione ma ne limita il valore probatorio.
  • Le censure che sollevano questioni di fatto (es. valutazione della sussistenza di una prestazione, congruità dell'importo, veridicità di documenti) sono spesso inammissibili in sede di legittimità se si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio senza evidenziare profili di violazione di legge o illogicità manifesta della motivazione.
  • Le incongruenze o falsità nelle fatture e la sproporzione dell'importo rispetto al servizio dichiarato costituiscono elementi utili per qualificare un pagamento come distrattivo, se integrati da altri riscontri circostanziali che collegano l'operazione al disegno fraudolento.

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