Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del G.U.P. che aveva applicato pene concordate ex art. 444 c.p.p. per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurime truffe (art. 640 c.p.) commesse via Internet: le censure comprendevano incompetenza per territorio (art. 8 c.p.p.), vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità per il delitto associativo e per singole truffe, erronea condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parti civili nei confronti di imputati nei cui confronti non era stata elevata imputazione per quelle specifiche truffe, vizi nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vizio sulla quantificazione delle pene (mancata irrogazione della multa) e sulla rilevanza della recidiva, nonché omissione di motivazione rispetto al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente fondati alcuni profili e inammissibili altri. In particolare: ha ritenuto inammissibili, nella loro generalità, i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio posti avverso una pena concordata (art. 444 c.p.p.) e, dunque, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Calvi e Fuda e, in larga parte, quelli di Angilletta e degli Ientile. Tuttavia, ha accolto parzialmente i ricorsi di Angilletta, Ientile Giuseppe e Ientile Antonio quanto alle statuizioni di condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Ruggeri Sergio (per Angilletta e Ientile G.) e quanto alla condanna di Ientile Antonio alle spese in favore di entrambe le parti civili, ritenendo tali condanne erronee laddove la costituzione delle parti civili non era stata proposta nei loro confronti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a quelle statuizioni e tali condanne sono eliminate. Per gli altri profili i ricorsi sono dichiarati inammissibili; Calvi e Fuda sono condannati alle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, ciascuno è condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il patteggiamento comporta rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio e limita i motivi proponibili in cassazione ai profili espressamente indicati dall'art. 448, co. 2 bis c.p.p.; pertanto molte censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili
Accertata l'appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata a numerose truffe via Internet; la Corte ha esaminato l'adeguatezza della motivazione circa la responsabilità associativa solo nei limiti consentiti
Le truffe aggravate contestate rappresentano i reati fine dell'associazione; tuttavia la condanna alle spese civili verso singoli imputati richiede che la parte civile si sia costituita in relazione a quei singoli imputati
L'eccezione di incompetenza territoriale è rinunciata con la richiesta di applicazione della pena concordata, pertanto tale motivo è inammissibile dopo patteggiamento
art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il mancato proscioglimento e la relativa motivazione possono essere censurati solo nei termini ammessi dal sistema di impugnazione della pena concordata; qui la Corte ha ritenuto non ammissibili censure estese sul trattamento sanzionatorio
Consente la condanna per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità quando emergono profili di colpa, come valutato dalla Corte
art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la fissazione della trattazione dei ricorsi e verifica di non manifesta infondatezza di alcuni motivi
Massime di principio
- La richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) comporta la rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale: non è possibile contestare l'incompetenza per territorio dopo aver concordato la pena
- I motivi di censura in cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono strettamente delimitati dall'art. 448, co.2-bis c.p.p.; questioni sul trattamento sanzionatorio o sulla determinazione della pena sono in larga parte inammissibili
- La costituzione di parte civile nei confronti di alcuni imputati legittima la richiesta di rifusione delle spese anche verso altri membri dell'associazione se il danno è eziologicamente riconducibile all'attività associativa; però non è ammissibile condannare chi non è stato destinatario della domanda civile specifica
- La Corte può annullare senza rinvio solo le statuizioni specifiche affette da vizio (es. condanna alle spese verso imputati non coinvolti dalla domanda civile), lasciando impregiudicati gli altri profili dichiarati inammissibili
- Se un ricorso è manifestamente fondato solo in parte, la Corte può pronunciare l'annullamento limitato e dichiarare inammissibili le restanti censure, con possibile condanna per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.)
- Nelle impugnazioni contro patteggiamenti è essenziale che la difesa specifichi esattamente i motivi compatibili con il regime di impugnabilità: censure generiche sul trattamento sanzionatorio saranno rigettate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →