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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15880/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha riformato il provvedimento del Gip disponendo la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistente l'aggravante dell'"ingente quantità" ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in relazione al sequestro di 21 panetti di hashish per complessivi 28,836 kg. Il ricorso deduce: 1) violazione dell'art. 80 perché non sarebbe stato effettuato un accertamento tossicologico del principio attivo (oltre il narcotest) e l'indagato poteva ignorare il contenuto poiché guidava un mezzo con doppiofondo non di sua pertinenza; 2) errata scelta della misura cautelare (carcere) in presenza di persona incensurata, con lavoro lecita occupazione e legami familiari stabili, senza concreti presupposti attuali di pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nella fase cautelare, per valutare l'ingente quantità sia sufficiente fare riferimento al peso oggettivo della sostanza (unitamente alle modalità di trasporto) e che non è necessario un accertamento tossicologico più approfondito oltre il narcotest. Sul punto, la Corte ha ritenuto ragionevole la prognosi che il principio attivo superi la soglia di 2 kg per l'hashish, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Quanto alla misura cautelare, la decisione è stata confermata sulla base delle modalità professionali del trasporto (auto con doppiofondo), ritenute indice di collegamento con organizzazioni e di pericolosità, tali da rendere inadeguato il regime degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norma di riferimento per il reato di detenzione a fini di spaccio contestato; utilizzata quale titolo di imputazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante dell'"ingente quantità"; interpretata alla luce della giurisprudenza secondo cui, in fase cautelare, può valutarsi l'ingente quantità con riferimento al peso e agli indici di pericolosità, richiamando la soglia di principio attivo (per hashish ≈ 2 kg).

  • Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

    Riforma richiamata in relazione ai criteri di determinazione dell'ingente quantità, ma la Corte rileva la permanenza dei criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite) per il rapporto tra principio attivo e valore soglia.

  • Sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    Giurisprudenza di riferimento per il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare; richiamata come parametro tuttora valido per l'individuazione dell'ingente quantità.

  • Sentenza Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005

    Conferma del criterio secondo cui per le "droghe leggere" l'aggravante non è normalmente configurabile se il principio attivo è inferiore a 2 kg; citata per definire la soglia riferita all'hashish.

  • Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Rv. 286840 - 01

    Richiamata per il principio che in fase cautelare non è necessario un accertamento tossicologico oltre il narcotest e che il peso oggettivo può essere assunto quale elemento determinante.

  • Cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice può ritenere l'aggravante dell'"ingente quantità" anche sulla base del peso complessivo della sostanza e degli elementi indiziari connessi al trasporto, senza che siano necessari accertamenti tossicologici approfonditi oltre il narcotest.
  • Per l'hashish la giurisprudenza consolidata individua una soglia orientativa di principio attivo (circa 2 kg) oltre la quale è ragionevole configurare l'aggravante, salvo prova contraria; tale criterio continua a trovare applicazione anche dopo le riforme legislative.
  • La semplice alternativa ricostruttiva proposta dalla difesa (es. non conoscenza del contenuto del mezzo) può essere rigettata se il giudice, con motivazione coerente, ritiene che elementi oggettivi (quantità ingente, doppiofondo, modalità professionali) indichino collegamenti organizzativi e pericolosità concreta.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere può essere giustificata anche rispetto a soggetti incensurati quando sussistono indizi di capacità organizzativa o professionalità nel traffico (es. auto con doppiofondo, grandi quantitativi), che rendono insufficiente il regime degli arresti domiciliari o misure alternative.
  • I ricorsi che mirano principalmente a una rivalutazione degli indizi di fatto rischiano l'inammissibilità in Cassazione se non inquadrati nelle specifiche fattispecie dedotte dall'art. 606 c.p.p.; la censura deve colpire vizi di diritto o insufficienza logico-giuridica della motivazione.

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