Sentenza n. 8736/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018 e di attuazione del meccanismo di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e disciplinati gli adempimenti attuativi del meccanismo di compartecipazione delle imprese private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati dedotti, anche per illegittimità derivata rispetto ai decreti ministeriali presupposti, la violazione della disciplina del payback e delle norme finanziarie relative agli anni 2015-2018, la violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità e partecipazione procedimentale, il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddittorietà, l’irragionevolezza, lo sviamento, la disparità di trattamento, la lesione del legittimo affidamento, nonché profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea. Con motivi aggiunti è stata dedotta anche la violazione dell’art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, alla luce delle sopravvenute sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024. Nel corso del giudizio l’impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo o definitorio introdotto dalla normativa sopravvenuta, versando alla Regione Abruzzo il 25 per cento degli importi originariamente richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha preso atto del pagamento, da parte dell’impresa, della quota ridotta prevista dal meccanismo di definizione delle controversie sul payback e della successiva presa d’atto regionale. Sebbene la normativa sopravvenuta colleghi testualmente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte della Regione, dell’accertamento del pagamento, tale adempimento comunicativo mancava nel caso concreto. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che il pagamento determinasse comunque la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’impresa aveva conseguito il bene della vita risultante dalla definizione agevolata, diverso da quello perseguito con il ricorso, consistente nell’eliminazione degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle imprese fornitrici.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
Introduce un meccanismo di definizione delle controversie sul payback, collegando testualmente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dell’accertamento del pagamento; in assenza di tale comunicazione, il pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale fondamento degli obblighi di pagamento relativi alla definizione del payback sui dispositivi medici.
Richiamato quale disposizione processuale applicata nel rito della decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione della controversia e versa l’importo ridotto previsto, consegue un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione; tale sopravvenienza determina la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, anche se non sono stati completati gli adempimenti comunicativi cui la legge ricollega testualmente la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: in mancanza della comunicazione formale prevista dalla legge, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando sia documentato che il ricorrente ha ottenuto, mediante il pagamento ridotto, il risultato sostanziale derivante dalla definizione normativa.
- L’adesione a una definizione agevolata del debito e il pagamento dell’importo ridotto fanno venir meno l’interesse a ottenere l’annullamento degli atti impositivi o determinativi originariamente impugnati, perché il risultato perseguito nel giudizio non coincide più con l’utilità concretamente conseguibile.
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