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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10050/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Due soggetti avevano presentato domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata, per un credito di euro 168.500 oltre interessi e rivalutazione, deducendo di aver prima sottoscritto con una società riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale un preliminare per l'acquisto di un appartamento in Verona e, successivamente, una scrittura privata con la quale, a fronte della rinuncia a tale acquisto, venivano previsti la restituzione di euro 68.500 e il riconoscimento di un ulteriore credito di euro 100.000 da utilizzare per l'acquisto di altro immobile da realizzare. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione e l'opposizione ex art. 98 l. fall. era stata respinta dal Tribunale di Verona sul rilievo dell'inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti per difetto di data certa, ritenendo inoltre non decisive le testimonianze assunte. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto: 1) motivazione apparente o mancante del decreto del Tribunale, per non aver esposto i fatti e le ragioni del rigetto; 2) violazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che la certezza della data poteva essere provata anche per testi o presunzioni e che la prova era stata offerta; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché fondata sull'erronea premessa dell'inopponibilità dei documenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo il decreto impugnato affetto da motivazione meramente apparente e comunque privo dell'indispensabile esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a base della decisione. In particolare, il Tribunale non aveva descritto il petitum e la causa petendi della domanda di insinuazione al passivo, né aveva specificato il contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate solo in modo apodittico per escluderne la idoneità a dimostrare la data certa. Di conseguenza la Cassazione ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Regola il giudizio di opposizione allo stato passivo; nel caso, è il rimedio avverso il rigetto della domanda di insinuazione.

  • art. 99, comma 11, l. fall.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla motivazione del decreto nel giudizio di opposizione al passivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Concorre a delineare il requisito della motivazione del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    Parametri di censura per nullità della sentenza e omesso esame/motivazione apparente.

  • art. 2704, comma 1, c.c.

    Richiamato per la prova della data certa della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi e al fallimento.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese secondo soccombenza.

Massime di principio

  • Il provvedimento giurisdizionale è nullo per motivazione apparente quando non consente il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché omette di indicare gli elementi di fatto posti a base della decisione o li richiama in modo solo assertivo.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, del contenuto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto del rigetto; una decisione che non esponga il petitum, la causa petendi e gli elementi probatori decisivi non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
  • Quando l'opposizione al passivo è respinta per difetto di data certa dei documenti, il giudice non può limitarsi a formule apodittiche sulla inidoneità della prova testimoniale, ma deve indicare concretamente quali deposizioni siano state rese e perché non consentano di ricavare la certezza della data.
  • Se un motivo di ricorso investe la nullità della motivazione e viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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