Cassazione Penale, Sentenza n. 35428/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione continuata di due autovetture. Il ricorrente deduceva: 1) errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per presunta offerta di risarcimento ritenuta non effettiva (si sosteneva che la somma offerta era congrua rispetto alla capacità economica e sarebbe stata messa a disposizione non appena possibile); 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., nonostante la restituzione dei veicoli e la capacità economica delle parti lese; 3) errori nella valutazione del trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis, 69, 81 c.p.), con richiesta di maggior prevalenza delle attenuanti generiche e diversa valutazione della continuazione; 4) censura della revoca dei benefici (artt. 163, 175 c.p.) disposta d'ufficio dalla Corte d'appello, sostenendo che tale revoca fosse preclusa in assenza di gravame del P.M. e che andasse invece gestita dal giudice dell'esecuzione, nonché che dovesse essere valutata la minore età anteriore (infradiciottenne) al momento di altra precedente sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze: 1) Quanto all'art. 62 n. 6 c.p., la Corte ha stabilito che la riparazione del danno deve essere volontaria, integrale ed effettiva, ossia la somma offerta deve essere resa concretamente disponibile alla parte lesa; un'offerta meramente promessa o non materialmente depositata non integra la circostanza attenuante. Ha inoltre chiarito che l'attenuante della riparazione del danno e quella del ravvedimento operoso sono autonome e non fungibili. 2) Sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. la Corte ha confermato la valutazione di merito: l'entità oggettiva del danno va assunta al momento del reato e la successiva restituzione non la elimina; la condizione economica della vittima rileva solo se il danno non è obiettivamente rilevante. 3) Le censure sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche sono state giudicate inammissibili perché attengono a valutazioni di merito adeguatamente motivate. 4) La revoca della sospensione condizionale è legittima anche disposta d'ufficio dal giudice d'appello se si tratta di revoca obbligatoria prevista dall'art. 168 c.p.; la regola del divieto di reformatio in pejus non ostacola tale revoca obbligatoria. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000.
Norme richiamate
La riparazione del danno per ottenere l'attenuante deve essere volontaria, integrale ed effettiva: l'offerta deve rendere la somma concretamente disponibile alla parte lesa; offerte meramente promesse o non materialmente versate non sono sufficienti. L'attenuante della riparazione e quella del ravvedimento operoso sono autonome e non sostituibili.
L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità si valuta con riferimento all'entità oggettiva del danno al momento del fatto; la condizione economica della vittima è rilevante solo quando il danno non è obiettivamente notevole.
Norma richiamata in tema di trattamento sanzionatorio e applicabilità di attenuanti/mitigazioni, ma le critiche in merito alla dosimetria sono fondate su valutazioni di merito e dichiarate inammissibili.
Rilevante nel computo della pena e nella considerazione di attenuanti/aggravanti per il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito.
Richiamato in tema di continuazione di reati e determinazione della pena complessiva; la Corte di merito ha motivato adeguatamente la maggiorazione per continuazione.
Norma sui benefici penitenziari che è stata valutata nella prospettiva della revoca; la revoca può essere disposta se ricorrono i presupposti di legge.
Richiamata in relazione ai benefici di cui al codice penale e alla loro eventuale revoca.
Riferimento normativo rispetto alla legittimità della sospensione condizionale e ai casi di sua violazione: la revoca può conseguire a violazioni del requisito previsto.
Stabilisce che la sospensione condizionale 'è revocata' quando risulti concessa in violazione dell'art. 164, comma 4: la revoca è di natura dichiarativa e obbligatoria e può essere disposta anche d'ufficio dal giudice del gravame.
Richiamato per spiegare i limiti del divieto di reformatio in pejus: il divieto non impedisce al giudice d'appello di applicare provvedimenti dichiarativi/obbligatori di revoca disposti ex lege.
Norma richiamata per le statuizioni consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (spese e condanne); la Corte ha disposto la condanna alle spese e al pagamento di una somma a titolo di contributo.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. la riparazione del danno deve essere reale e immediatamente disponibile alla parte lesa: promesse o offerte non concretamente formalizzate non sono sufficienti.
- La riparazione civile del danno e il ravvedimento operoso sono concetti distinti; il parziale adempimento civile non può automaticamente sostituire o integrare il ravvedimento operativo richiesto dall'altra fattispecie attenuante.
- L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità si valuta in base all'entità oggettiva del danno al momento del reato; la successiva restituzione non annulla tale valutazione e la situazione economica della vittima è rilevante solo in casi di danno non oggettivamente elevato.
- Le censure sulla valutazione del rischio criminale, della capacità a delinquere o sulla dosimetria della pena sono difficilmente ammissibili in Cassazione se si fondano su valutazioni di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- Il giudice d'appello può revocare d'ufficio benefici penali quando si tratta di una revoca obbligatoria prevista dalla legge; il divieto di reformatio in pejus non blocca provvedimenti dichiarativi vincolati dalla norma.
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