Cassazione Civile, Ordinanza n. 19489/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di risarcimento proposta per danni asseritamente derivati da gravi infiltrazioni verificatesi tra luglio 2010 e febbraio 2012 in un locale adibito a officina meccanica, situato in un fabbricato condominiale. La società attrice deduceva che le infiltrazioni provenissero dal marciapiede perimetrale condominiale e avessero inciso sia sulla struttura del locale sia sull’attività economica svolta, sino alla sospensione e successiva revoca dell’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività. In primo grado la domanda veniva rigettata, anche perché il Tribunale riteneva che i danni allegati non fossero riferibili ai nuovi fenomeni infiltrativi dedotti e, in ogni caso, fossero coperti da un precedente giudicato formatosi tra le parti in relazione a fatti già dedotti o deducibili. In appello la società impugnava la decisione, ma la Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che l’appellante non avesse censurato la ratio decidendi fondata sulla preclusione da giudicato e si fosse invece limitata a contestare l’accertamento istruttorio sulla riconducibilità dei danni alle infiltrazioni dedotte. Nel ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: nullità della sentenza per motivazione solo apparente o per relationem, omesso esame di fatto decisivo e ulteriore nullità per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendosi che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’intero quadro istruttorio e la diversità tra la domanda azionata nel giudizio presente e quella già definita con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i tre motivi, pur formalmente articolati come vizi di nullità della sentenza e omesso esame, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’appello è stata giudicata adeguata e non apparente, poiché aveva spiegato in modo sufficiente che l’appello non si confrontava con la ratio decidendi del primo giudice, centrata sulla preclusione da giudicato e sul principio del dedotto e deducibile. È stato quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa della ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese della intimata non costituita.
Norme richiamate
la sentenza è nulla solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta presente, chiara e sufficiente
la ricorrente lo invocava per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito
i motivi, pur formalmente ricondotti ai nn. 3, 4 e 5, sono stati considerati sostanzialmente diretti a contestare il merito e quindi inammissibili
la trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione o presenti una motivazione meramente apparente; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: l'accertamento dei fatti e la scelta delle risultanze istruttorie più attendibili appartengono al giudice di merito.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ricorre quando l'impugnazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a criticarne profili secondari o diversi.
- Quando una pretesa risarcitoria è riconducibile a fatti già dedotti o deducibili in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato, opera la preclusione del dedotto e deducibile e la domanda non può essere nuovamente azionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →