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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25655/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di appalto per lavori di ricostruzione di un fabbricato, nel quale era inserita una clausola che devolveva le controversie contrattuali a un collegio arbitrale ovvero al foro di Perugia. La società appaltatrice avviava un arbitrato contro il committente; gli arbitri respingevano l’eccezione di nullità della clausola compromissoria, dichiaravano risolto il contratto per inadempimento del committente e lo condannavano al pagamento del saldo. In sede di impugnazione dei lodi, la Corte d’appello dichiarava nulli entrambi i lodi perché interpretava la clausola come previsione di arbitrato facoltativo alternativo alla giurisdizione ordinaria: poiché il committente non aveva aderito alla procedura arbitrale, gli arbitri sarebbero stati privi di potestas iudicandi. La stessa Corte compensava le spese per novità e incertezza della questione. Il ricorso per cassazione censurava solo la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione sarebbe stata disposta fuori dai casi consentiti; inoltre si lamentava che il giudice di merito avesse omesso di esaminare due ulteriori motivi di nullità dei lodi, dichiarandoli assorbiti, senza verificare se davvero la questione fosse nuova e incerta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha affermato che, nella disciplina dell’art. 92 c.p.c. applicabile al caso, la compensazione è consentita solo in presenza di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o di sopravvenienze/assoluta incertezza di gravità equivalente; non basta la semplice mancata individuazione di precedenti di merito sulla specifica clausola contrattuale. Nel caso concreto, la Corte d’appello si era limitata a richiamare genericamente la novità e l’incertezza della questione interpretativa, senza indicare alcuna situazione di eccezionale obiettiva incertezza; anzi aveva escluso che la clausola fosse oscuramente contraddittoria. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per una nuova decisione sulle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale è quella della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi e in presenza di una vera assoluta novità della questione o di assoluta incertezza equivalente a gravi ed eccezionali ragioni; non è sufficiente il mero difetto di precedenti specifici.

  • d.l. n. 132 del 2014

    Le modifiche introdotte incidono sul regime della compensazione delle spese applicabile al giudizio.

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 2018

    Ha chiarito che la novità della questione e il mutamento della giurisprudenza hanno funzione paradigmatica delle gravi ed eccezionali ragioni e che rileva una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.

  • art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato quale base della declaratoria di nullità dei lodi arbitrali per difetto di potestas iudicandi.

  • art. 33 d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la clausola compromissoria ritenuta abusiva, ma il motivo non è stato esaminato nel merito dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 92 c.p.c. successivo al d.l. n. 132/2014, la compensazione delle spese fuori dai casi di soccombenza reciproca richiede una motivazione rigorosa e specifica, ancorata a una delle ipotesi normativamente tipizzate o a una situazione di assoluta incertezza di analoga gravità.
  • La mera assenza di precedenti giurisprudenziali sulla clausola o sulla questione interpretativa affrontata non integra, di per sé, la "assoluta novità" richiesta per la compensazione delle spese.
  • Quando la questione è di interpretazione di una clausola contrattuale, il giudice non può confondere la sua difficoltà applicativa con la novità assoluta: occorre verificare se il tema sia realmente oggettivamente incerto e non semplicemente non ancora esaminato in casi identici.
  • La statuizione di compensazione delle spese deve essere coerente con la motivazione complessiva: se il giudice esclude che la clausola sia oscura o contraddittoria, non può fondare la compensazione su una incertezza generica non ulteriormente specificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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