Ordinanza n. 2459/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Pachino e del Commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha promosso un incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza già definito con la sentenza n. 3468/2025, che aveva ordinato al Comune di Pachino di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del Tribunale di Siracusa, assegnando sessanta giorni per il pagamento e nominando, in caso di inerzia, il Segretario generale del Comune di Noto quale Commissario ad acta. Nonostante la notificazione della sentenza al Comune e la successiva notificazione e i solleciti rivolti al Commissario, né l’amministrazione né l’organo ausiliario hanno compiuto attività esecutive o fornito riscontro. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l’ottemperanza, anche mediante la sostituzione del Commissario inadempiente, nonché ulteriori misure tra cui la penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha accertato la persistente mancata esecuzione del giudicato da parte sia del Comune sia del Commissario ad acta. Ha ritenuto tuttavia non necessario, allo stato, sostituire il Commissario, preferendo reiterare l’ordine di esecuzione e assegnargli un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, per compiere tutti gli adempimenti sostitutivi necessari al pagamento delle somme dovute e depositare una relazione dettagliata sull’attività svolta oppure sulle ragioni oggettive e documentate eventualmente ostative. Il Collegio ha qualificato il Commissario ad acta come ausiliario del giudice e titolare di un munus publicum, gravato non soltanto di poteri sostitutivi, ma anche del dovere di eseguire l’incarico secondo le indicazioni giudiziali. Le difficoltà oggettive devono essere tempestivamente rappresentate al giudice e non giustificano, di per sé, l’omissione degli atti sostitutivi. Il TAR ha inoltre ribadito che la nomina del Commissario non estingue né consuma il potere-dovere del Comune di eseguire spontaneamente il giudicato. Ha riservato ogni ulteriore determinazione sulla sostituzione del Commissario, sulla penalità di mora e sulla trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti all’esito del nuovo termine e della relazione.
Norme richiamate
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione del giudicato e di impartire ordini al Commissario ad acta.
Richiamato quale fondamento dei poteri e dei doveri del Commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato.
Richiamato in relazione alla qualificazione del Commissario ad acta quale ausiliario del giudice e al munus publicum da questi esercitato.
Richiamato quale possibile riferimento per una responsabilità penale del Commissario in caso di ritardo o omissione nell’esecuzione degli ordini impartiti.
Richiamato quale possibile riferimento per una responsabilità penale del Commissario in caso di inosservanza degli ordini dell’autorità.
Massime di principio
- Il Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo è un ausiliario del giudice e titolare di un munus publicum: deve eseguire il giudicato nei termini e secondo le modalità stabilite dal giudice dell’ottemperanza, esercitando i poteri sostitutivi necessari alla completa attuazione del comando giudiziale.
- Le difficoltà oggettive incontrate dal Commissario ad acta devono essere tempestivamente e documentatamente rappresentate al giudice dell’ottemperanza; esse non giustificano, di per sé, l’omissione degli atti sostitutivi dovuti.
- La nomina del Commissario ad acta non consuma né trasferisce definitivamente il potere originario dell’amministrazione: il Commissario si affianca, ma non si sostituisce stabilmente, all’amministrazione, che conserva il dovere di dare spontanea e completa esecuzione al giudicato.
- In presenza di inerzia del Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può reiterare l’ordine di esecuzione, assegnare un nuovo termine e imporre il deposito di una relazione dettagliata, riservando all’esito l’adozione di misure ulteriori, compresa l’eventuale sostituzione del Commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 1841/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →