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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12962/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) erronea affermazione di responsabilità per i fatti contestati nel capo B (otto assegni circolari falsificati), deducendo che la falsificazione di assegni circolari non integra più reato penale ma illecito civile; 2) contraddittorietà sulla valutazione della idoneità del falso a trarre in inganno (falso grossolano), con critica al giudizio che avrebbe usato criteri ex post anziché ex ante; 3) mancata motivazione o errore in relazione alla declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato commesso il 15/03/2013 sarebbe pervenuto a prescrizione già alla data della sentenza di secondo grado, contestando peraltro la misura dell'aumento per recidiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo B (falso su assegni circolari) perché il fatto non è più previsto come reato, eliminando la pena relativa (2 mesi di reclusione e 200 euro di multa) e rideterminando la pena complessiva a 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Il secondo motivo (falso grossolano) è stato assorbito dalla decisione; il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. La richiesta del PG di annullamento parziale senza rinvio è stata accolta per il capo B e rigettata per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. e abrogazione dell'art. 485 cod. pen.

    Ha modificato la disciplina del falso: la falsificazione di titoli non trasferibili (es. assegni circolari, assegni con clausola di non trasferibilità) non è più rilevante penalmente e integra solo un illecito civile, mentre rimane penale la falsificazione di titoli trasferibili per girata

  • art. 485 cod. pen.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

    Il capo di imputazione fondato su art. 485 non sopravvive alla modifica normativa: la fattispecie contestata (falsificazione di assegni circolari) non rientra più tra i reati punibili

  • art. 491 cod. pen.

    Con la nuova formulazione, la norma delimita la rilevanza penale dei falsi ponendo particolare attenzione alla natura trasferibile o meno del titolo di credito

  • Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (giurisprudenza)

    Precedente della Corte che ha stabilito che la falsificazione di assegni bancari non trasferibili è da intendersi come illecito civile e non più come reato penale

  • Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 (giurisprudenza)

    Conferma che la falsificazione di assegni circolari (per loro natura non trasferibili) non integra reato penale, seguendo la stessa ratio interpretativa

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso in cassazione; il ricorso contestava vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale ai sensi delle lett. b ed e

  • art. 99 comma 4 c.p.

    "aumento di 2/3 per la contestata e ritenuta recidiva reiterata"

    Applicazione dell'aumento di pena per recidiva che la Corte ha ritenuto correttamente calcolata dal giudice di merito (2/3) e utile per la rideterminazione della pena complessiva dopo l'annullamento parziale

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata nella discussione sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondato il calcolo alternativo del difensore e ha considerato correttamente le sospensioni e l'aumento per recidiva nel computo del termine prescrizionale

Massime di principio

  • La falsificazione di titoli di credito non trasferibili (es. assegni circolari o assegni con clausola di non trasferibilità) è, dopo le modifiche normative del 2016, generalmente punibile in sede civile e non penale: se un capo di imputazione è basato su tale fatto, il relativo addebito può essere annullato senza rinvio.
  • Se una parte della condotta imputata è stata depenalizzata successivamente al fatto, la Cassazione può annullare quella parte senza rinvio e rideterminare la pena complessiva per le rimanenti imputazioni.
  • Le contestazioni sulla 'grossolanità' del falso richiedono valutazione in termini di percezione ex ante della persona di comune avvedutezza; tuttavia, se il capo viene eliminato per ragioni di depenalizzazione, le questioni ad esse collegate possono rimanere assorbite.
  • Le doglianze sulla prescrizione devono affrontare esplicitamente le sospensioni dei termini e gli incrementi di pena per recidiva applicati dal giudice di merito; omissioni o calcoli alternativi non confrontati con le motivazioni del giudice di merito sono spesso dichiarati infondati.
  • Il pubblico ministero può concordare con il rilievo di depenalizzazione e chiedere l'annullamento senza rinvio del capo relativo: la Corte può seguire tale indicazione quando la norma è chiara e vi sono precedenti consolidati.
  • In ipotesi di condanna plurima, l'annullamento di un capo depenalizzato comporta la necessità di ricalcolare il quantum della pena residua tenendo conto degli aumenti o delle circostanze di recidiva già riconosciute in primo e secondo grado.

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