Cassazione Penale, Sentenza n. 12962/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) erronea affermazione di responsabilità per i fatti contestati nel capo B (otto assegni circolari falsificati), deducendo che la falsificazione di assegni circolari non integra più reato penale ma illecito civile; 2) contraddittorietà sulla valutazione della idoneità del falso a trarre in inganno (falso grossolano), con critica al giudizio che avrebbe usato criteri ex post anziché ex ante; 3) mancata motivazione o errore in relazione alla declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato commesso il 15/03/2013 sarebbe pervenuto a prescrizione già alla data della sentenza di secondo grado, contestando peraltro la misura dell'aumento per recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo B (falso su assegni circolari) perché il fatto non è più previsto come reato, eliminando la pena relativa (2 mesi di reclusione e 200 euro di multa) e rideterminando la pena complessiva a 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Il secondo motivo (falso grossolano) è stato assorbito dalla decisione; il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. La richiesta del PG di annullamento parziale senza rinvio è stata accolta per il capo B e rigettata per il resto.
Norme richiamate
nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. e abrogazione dell'art. 485 cod. pen.
Ha modificato la disciplina del falso: la falsificazione di titoli non trasferibili (es. assegni circolari, assegni con clausola di non trasferibilità) non è più rilevante penalmente e integra solo un illecito civile, mentre rimane penale la falsificazione di titoli trasferibili per girata
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Il capo di imputazione fondato su art. 485 non sopravvive alla modifica normativa: la fattispecie contestata (falsificazione di assegni circolari) non rientra più tra i reati punibili
Con la nuova formulazione, la norma delimita la rilevanza penale dei falsi ponendo particolare attenzione alla natura trasferibile o meno del titolo di credito
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (giurisprudenza)
Precedente della Corte che ha stabilito che la falsificazione di assegni bancari non trasferibili è da intendersi come illecito civile e non più come reato penale
Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 (giurisprudenza)
Conferma che la falsificazione di assegni circolari (per loro natura non trasferibili) non integra reato penale, seguendo la stessa ratio interpretativa
Norma che elenca i motivi di ricorso in cassazione; il ricorso contestava vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale ai sensi delle lett. b ed e
"aumento di 2/3 per la contestata e ritenuta recidiva reiterata"
Applicazione dell'aumento di pena per recidiva che la Corte ha ritenuto correttamente calcolata dal giudice di merito (2/3) e utile per la rideterminazione della pena complessiva dopo l'annullamento parziale
Norma richiamata nella discussione sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondato il calcolo alternativo del difensore e ha considerato correttamente le sospensioni e l'aumento per recidiva nel computo del termine prescrizionale
Massime di principio
- La falsificazione di titoli di credito non trasferibili (es. assegni circolari o assegni con clausola di non trasferibilità) è, dopo le modifiche normative del 2016, generalmente punibile in sede civile e non penale: se un capo di imputazione è basato su tale fatto, il relativo addebito può essere annullato senza rinvio.
- Se una parte della condotta imputata è stata depenalizzata successivamente al fatto, la Cassazione può annullare quella parte senza rinvio e rideterminare la pena complessiva per le rimanenti imputazioni.
- Le contestazioni sulla 'grossolanità' del falso richiedono valutazione in termini di percezione ex ante della persona di comune avvedutezza; tuttavia, se il capo viene eliminato per ragioni di depenalizzazione, le questioni ad esse collegate possono rimanere assorbite.
- Le doglianze sulla prescrizione devono affrontare esplicitamente le sospensioni dei termini e gli incrementi di pena per recidiva applicati dal giudice di merito; omissioni o calcoli alternativi non confrontati con le motivazioni del giudice di merito sono spesso dichiarati infondati.
- Il pubblico ministero può concordare con il rilievo di depenalizzazione e chiedere l'annullamento senza rinvio del capo relativo: la Corte può seguire tale indicazione quando la norma è chiara e vi sono precedenti consolidati.
- In ipotesi di condanna plurima, l'annullamento di un capo depenalizzato comporta la necessità di ricalcolare il quantum della pena residua tenendo conto degli aumenti o delle circostanze di recidiva già riconosciute in primo e secondo grado.
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