Cassazione Penale, Sentenza n. 37098/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnano la sentenza di appello che confermava la condanna pronunciata in primo grado: Nicola e Agostino ABBINANTE per lesioni personali contro Abdelrhani ELAMRI e Fatma M'DIMAGH, tentata violenza privata (riqualificata da tentato sequestro) contro Abdelrhani ELAMRI, lesioni a Driss Calci ELAMRI e porto fuori dall'abitazione di bastoni e di una mazza da baseball; Michele DEL CONTE per tentata violenza privata. I ricorsi censurano la motivazione come illogica e contraddittoria, l insufficienza e contraddittorietà delle prove e delle dichiarazioni delle vittime e dei testi (anche uso di dichiarazioni rese in caserma), la mancata considerazione dello stato di salute di Agostino ABBINANTE (paraplegico) e la sua impossibilita di usare le armi, la erronea qualificazione e applicazione della recidiva, la violazione dell art. 4 legge 110/1975 in relazione al porto di oggetti atti ad offendere, e per DEL CONTE la presunta violazione del divieto di doppia punibilita ne bis in idem in relazione a precedente giudizio con pena su richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto i motivi carenti di specificita e in gran parte meri tentativi di riesame del merito, non consentito in sede di cassazione: i ricorrenti non hanno confrontato in modo specifico e completo il compendio probatorio e l iter argomentativo dei giudici di merito; molte censure erano generiche o devolvevano alla Corte di legittimita valutazioni di fatto. Quanto alla contestazione dell art. 4 legge 110/1975, la Corte ha ricordato che la disponibilita concreta e immediata dell arma da parte di un concorrente integra il concorso anche se non tutti l hanno materialmente usata. Sulla questione del ne bis in idem la Corte ha ritenuto che la identita storico-naturalistica dei fatti non era dimostrata in modo chiaro e che la verifica avrebbe richiesto accertamenti di merito. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e ciascun ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, vizio di motivazione e motivi attinenti alla prova. La Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificita o diretti a sindacare il merito, quindi inammissibili
Disciplina il porto e la messa a disposizione di armi o oggetti atti ad offendere. La Corte ha interpretato che la consapevole e concreta disponibilita dell oggetto nell ambito di un concorso e sufficiente per la responsabilita anche se l imputato non lo ha materialmente utilizzato
Norma richiamata nella censura relativa al divieto di doppia punibilita. La Corte ha osservato che il ne bis in idem richiede chiara corrispondenza storico-naturalistica tra i fatti e non puo essere deciso senza accertamenti di merito
Prevede la condanna alle spese e, in casi di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, l ammenda alla Cassa delle ammende. La Corte l ha applicata condannando ciascun ricorrente
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con L. 18/12/2020, n. 176)
Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale depositata in questa sede
Sez. U, n. 34655/2005 (giurisprudenza sul ne bis in idem)
Principio giurisprudenziale secondo cui l identita del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica considerando condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; la Corte ha richiamato questo parametro per escludere il vizio dedotto senza adeguata dimostrazione
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: non basta la mera enunciazione di contraddizioni o il rinvio generico agli atti di appello, occorre indicare gli atti specifici viziati e dimostrarne l incidenza decisiva sul giudizio
- La Corte di legittimita non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito: critiche che chiedono un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili se non collegate a vizi giuridici o di motivazione specifici
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere censurate solo indicando precisamente l atto affetto da vizio e provando la decisivita di tale atto nel compendio probatorio complessivo
- Lo stato di salute o l incapacita fisica di un imputato non escludono automaticamente la responsabilita se risultano elementi che lo pongono nel concorso dell azione (ad es. disponibilita dell arma o partecipazione all organizzazione dell aggressione)
- Ai fini dell art. 4 legge 110/1975 e del concorso di reato e sufficiente la consapevole disponibilita concreta dell oggetto atto ad offendere nell ambito di un azione concordata tra piu soggetti, anche se non tutti lo hanno materialmente usato
- La contestazione della recidiva richiede di confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e dimostrare errori di valutazione o omissioni rilevanti; il diverso apprezzamento del disvalore della condotta non e motivo valido per la cassazione se adeguatamente motivato
- Le doglianze sul ne bis in idem devono dimostrare chiaramente la corrispondenza storico-naturalistica dei fatti e, se la valutazione richiede accertamenti di fatto, non possono essere decise in sede di cassazione
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