Cassazione Civile, Ordinanza n. 07400/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un controllo documentale su una società operante nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche. L’Amministrazione contestava che, nei documenti amministrativi semplificati (DAS) relativi alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa, non fossero state registrate la data e l’ora di inizio del trasporto, come richiesto dalla disciplina regolamentare. Sulla base del processo verbale di constatazione, era stato emesso un atto di contestazione di sanzioni amministrative. La società aveva impugnato l’atto ottenendone l’annullamento in primo e secondo grado. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della normativa sui DAS e della disciplina sanzionatoria, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato le irregolarità come meramente formali e quindi non punibili. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura, osservando che la CTR aveva accertato in fatto l’assenza di qualsiasi pregiudizio all’attività di controllo e all’erario: i documenti di trasporto risultavano comunque completi, la merce era accompagnata da fattura contenente gli elementi necessari, e i dati cronologici erano ricavabili da altra sezione del DAS. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia di accise, è sanzionata la mancanza del documento di accompagnamento o di altro documento commerciale idoneo, mentre il DAS non è elemento indefettibile se le informazioni richieste sono comunque desumibili aliunde. Ne è conseguita la conferma della legittimità dell’annullamento della sanzione.
Norme richiamate
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10, comma 3, D.M. n. 210 del 1996
prevede l’obbligo di indicare sul DAS la data e l’ora di inizio del trasporto dei prodotti alcolici soggetti ad accisa.
art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dall’Agenzia per sostenere la rilevanza sanzionatoria della violazione, ma la Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto per la natura formale dell’irregolarità accertata.
art. 49, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 504 del 1995
richiamato come disciplina sanzionatoria della violazione relativa alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
stabilisce che la circolazione dei prodotti ad accisa assolta avviene con DAS, che può consistere in documento amministrativo conforme al modello o in documento commerciale con le stesse informazioni.
art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1995
richiamato quale riferimento ai prodotti alcolici e alla circolazione con scorta documentale.
Regolamento (CEE) n. 3649 del 1992
istituisce il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa e consente l’uso di un documento commerciale equivalente.
Massime di principio
- In materia di accise, la sanzione non colpisce ogni irregolarità documentale in sé, ma la mancanza del documento di accompagnamento o di un documento commerciale idoneo a svolgere la medesima funzione di controllo.
- La mancata compilazione di alcune voci del DAS non integra necessariamente una violazione sostanziale se i dati richiesti sono comunque desumibili da altro documento equivalente e non viene pregiudicata l’attività di verifica dell’Amministrazione.
- Per escludere la punibilità della violazione documentale rileva l’accertamento in fatto della sua incidenza effettiva sulla funzione di controllo e sull’interesse fiscale; in assenza di pregiudizio concreto, l’irregolarità può essere qualificata come meramente formale.
- Il documento di accompagnamento semplificato non ha natura assolutamente inderogabile: la normativa consente che la stessa funzione sia assolta da documenti commerciali che riportino le informazioni essenziali previste dal modello normativo.
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