Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiore IVA relativa all’anno d’imposta 2015, contestando alla società cooperativa l’infedele dichiarazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto la domanda ritenendo violato il contraddittorio preventivo, poiché l’Amministrazione, dopo il questionario e l’esame della documentazione prodotta, avrebbe dovuto comunicare gli esiti dell’attività istruttoria e attendere 60 giorni prima dell’avviso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, perché la sentenza d’appello avrebbe indebitamente richiesto la consegna del PVC e applicato quella norma fuori dei casi previsti, senza considerare che vi era stata interlocuzione con la contribuente dopo il questionario; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, avendo il giudice d’appello aderito acriticamente alle allegazioni della contribuente senza valutare la documentata interlocuzione procedimentale; (3) violazione delle norme sulle preclusioni processuali, assumendo che le circostanze utilizzate per ritenere superata la prova di resistenza erano state dedotte tardivamente in appello; (4) violazione dell’art. 6, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice d’appello non avesse considerato il dato dell’emissione di fatture non pagate e non incluse nella dichiarazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché valuti in concreto, alla luce dei principi indicati, se le interlocuzioni svoltesi dopo il questionario abbiano effettivamente assicurato il contraddittorio endoprocedimentale, tenendo conto dei verbali e dell’assenza di particolari formalità per gli accertamenti IVA non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza e violazione di norme processuali.
Nella disciplina anteriore all’art. 6-bis L. 212/2000, il contraddittorio preventivo è obbligatorio nei casi espressamente previsti e, per i tributi armonizzati, la sua effettività è necessaria; tuttavia, per gli accertamenti IVA senza accesso nei locali, non sono richieste le formalità tipiche del comma 7, essendo sufficiente un contraddittorio effettivo anche tramite questionari o altre forme di interlocuzione.
È menzionato solo per escluderne l’applicazione ratione temporis alla vicenda.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, dedotta in cassazione come violata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, dedotta in cassazione come violata.
È richiamato nel terzo motivo come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È richiamato nel terzo motivo in tema di preclusioni sulle nuove domande/eccezioni in appello.
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
È richiamato nel terzo motivo per il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 6, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 633/1972
È richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina IVA delle operazioni fatturate e non pagate.
Massime di principio
- Nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale non richiede ovunque le formalità dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000: per i tributi armonizzati, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali, è sufficiente che al contribuente sia garantita un’effettiva interlocuzione preventiva, anche mediante questionario o altri strumenti partecipativi.
- In materia di IVA, quando l’accertamento non deriva da accessi nei locali aziendali, il giudice non può limitarsi a richiamare meccanicamente il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, ma deve verificare in concreto se il contraddittorio sia stato effettivamente assicurato e se le interlocuzioni abbiano consentito al contribuente di far valere le proprie ragioni.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non appaiono meramente pretestuose o strumentali.
- Una sentenza di merito è censurabile per motivazione apparente o omessa quando non confronta gli elementi documentali rilevanti e si limita ad aderire acriticamente alle deduzioni di parte senza spiegare perché ritenga integrata la violazione denunciata.
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