Cassazione Penale, Sentenza n. 00528/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello di Caltanissetta con quattro censure principali: 1) errata persistenza della circostanza aggravante (combinato artt. 629, comma 2 e 628, comma 3, n. 3 c.p.) collegata all'appartenenza all'associazione mafiosa, nonostante la revoca della condanna per l'art. 416-bis c.p.; 2) aumento di pena di cinque anni per recidiva, qualificata dalla Corte come "reiterata" invece che come "specifica", e mancanza di motivazione per l'entità dell'aumento (violazione dell'art. 597 c.p.p. e principio del divieto di reformatio in peius); 3) aumento di cinque anni per continuazione (riferito al capo 3) senza adeguata motivazione, rispetto alla determinazione operata dal GUP e da altri coimputati); 4) insufficiente motivazione della scelta di ridurre la pena del tentativo al minimo della riduzione (un terzo), senza giustificare la collocazione della pena all'interno dell'intervallo previsto dall'art. 56, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati. Ha rilevato che: a) la circostanza aggravante collegata all'appartenenza all'associazione mafiosa non poteva essere mantenuta dopo la revoca della condanna per l'art. 416-bis e quindi deve essere esclusa nella nuova determinazione della pena; b) l'aumento per recidiva (art. 99, comma 2 c.p.) è discrezionale ma variabile e richiede motivazione adeguata, che è mancata; c) l'aumento per continuazione poteva essere ricalcolato in appello a seguito della esclusione del reato più grave, ma la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione per l'entità dell'aumento; d) la riduzione per il tentativo (art. 56, comma 2 c.p.) poteva essere effettuata con diversi metodi ma la scelta del diminutivo di un terzo richiedeva giustificazione specifica, assente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, con indicazioni su come motivare la nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
Costituisce il reato di associazione mafiosa e contiene circostanze aggravanti ad effetto speciale; se la condanna per tale reato viene revocata, non possono sussistere le aggravanti che si fondavano sull'appartenenza al sodalizio
Disciplina l'estorsione aggravata; la Corte aveva utilizzato il comma 2 come base per la determinazione della pena, ma l'applicazione dell'aggravante collegata al 416-bis è incompatibile quando quest'ultimo è stato revocato
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione all'aggravamento della fattispecie estorsiva; la sua combinazione con altre norme (ex art. 629) non può permanere se viene meno la base fattuale (appartenenza mafiosa)
art. 7 d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
Riconosciuto dal GUP nella duplice declinazione dell'agevolazione e del metodo mafioso; quella qualificazione non è stata impugnata e può continuare a pesare nella ricalcolazione della pena
Regime derogatorio per le circostanze aggravanti ad effetto speciale (limiti al cumulo): una volta esclusa la fattispecie 416-bis, il limite derogatorio non opera più e l'aumento per recidiva va determinato senza quel vincolo
La recidiva specifica comporta un aumento variabile della pena "fino alla metà"; trattandosi di un incremento non fisso, la sua misura richiede adeguata e motivata valutazione
Prevede la riduzione di pena per il tentativo e consente sia il metodo diretto/sintetico sia il metodo bifasico; la scelta del livello di riduzione (tra 1/3 e 2/3) deve essere specificatamente motivata
Sancisce il divieto di reformatio in peius in appello; la giurisprudenza ammette, tuttavia, che se cambia la struttura del reato continuato (es. eliminazione del reato più grave), il giudice di appello possa riequilibrare gli aumenti per i fatti residui purché la motivazione sia adeguata e non si determini un pregiudizio complessivo ingiustificato
Regola l'aumento per continuazione; se il reato più grave viene eliminato, il giudice d'appello deve procedere a nuova determinazione degli aumenti, con motivazione
Principi generali della determinazione della pena (proporzionalità, criteri di commisurazione): il giudice ha discrezionalità ma deve rispettare tali principi e motivare le scelte
Massime di principio
- Se in sede di revisione o appello viene revocata la condanna per il reato che costituiva il fattore aggravante speciale (es. associazione mafiosa), le circostanze aggravanti collegate a quella condanna devono essere escluse nella nuova determinazione della pena.
- L'aumento per recidiva specifica (art. 99, comma 2) non è un aumento fisso ma variabile "fino alla metà": il giudice deve motivare in modo specifico perché sceglie una percentuale di aumento piuttosto che un'altra.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre una ricalcolazione più severa per singoli fatti residui quando la struttura del reato continuato cambia (es. scompare il reato più grave); tuttavia la Corte d'appello deve fornire motivazione dettagliata e non può ottenere complessivamente una situazione peggiore senza valido fondamento.
- Per l'aumento per continuazione, se il reato più grave viene eliminato, il giudice d'appello è tenuto a ricalcolare gli aumenti per i reati residui e a motivare l'entità dell'incremento rispetto ai parametri applicati precedentemente.
- Nella determinazione della pena per il tentativo il giudice può scegliere il metodo diretto o bifasico, ma la scelta e la misura della riduzione (tra 1/3 e 2/3) devono essere esplicitamente motivate e coerenti con i criteri di proporzionalità e personalizzazione della pena.
- In sede di nuovo calcolo sanzionatorio il giudice deve indicare esplicitamente le norme e i criteri applicati (pene base, aumenti e diminuzioni) e motivare ogni scarto rispetto alle determinazioni precedenti, specialmente quando si discosta dalle valutazioni operate dal giudice di primo grado.
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