Cassazione Penale, Sentenza n. 34170/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati contestati in due distinti giudizi: reati commessi tra il 2007 e il 2009 (tra cui il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e un reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 20/06/2014. Il ricorso contestava l'ordinanza del 03/04/2024 che aveva respinto la richiesta di continuazione, deducendo (1) l'omessa valutazione di nuove dichiarazioni di due collaboratori che descriverebbero il ruolo del Faro nella cosca e (2) l'errata e illogica attribuzione di rilievo alla distanza temporale tra gli eventi, sostenendo che la omogeneità delle condotte, la quantità di sostanza sequestrata nel 2014 e la recidiva indicata nella seconda sentenza dimostrerebbero un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori non siano state adeguatamente specificate nel ricorso né possano modificare gli accertamenti di fatto stabiliti con giudicato nella sentenza di cognizione (che aveva accertato la partecipazione del Faro all'associazione mafiosa fino a novembre 2009). Ha confermato che il giudice dell'esecuzione è vincolato al giudicato e non può rivederne gli elementi essenziali, compresa la datazione della cessazione della partecipazione al clan. Quanto al merito della continuazione, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano gli indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati al momento del primo fatto, sistematicità, omogeneità delle modalità esecutive ecc.) necessari per riconoscere un unico disegno criminoso; il reato del 2014 è stato ritenuto episodio autonomo e occasionale, non provato come reato-fine del clan programmato in epoca anteriore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso: la sentenza di cognizione aveva accertato la partecipazione del ricorrente all'associazione fino a novembre 2009; tale accertamento vincola il giudice dell'esecuzione e non può essere modificato in sede esecutiva per riconoscere la continuazione con fatti successivi.
Riferimento ai reati in materia di stupefacenti contestati sia per il periodo 2007-2009 sia per il fatto del 20/06/2014; la mera omogeneità del titolo di reato non è sufficiente a dimostrare la continuazione senza ulteriori indicatori (programmabilità, contiguità spazio-temporale, sistematicità).
Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007 (Rv. 238380)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, tra cui la data di commissione del reato: il punto di cessazione della partecipazione accertato in sede di cognizione è vincolante.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Individuazione dei criteri per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei reati al momento del primo fatto. Tali indici devono essere valutati anche in sede esecutiva con approfondita verifica.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Rv. 279430)
Affermato che la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è ipotizzabile solo se il giudice verifica che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio; in assenza di tale prova la continuazione non può essere riconosciuta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti di fatto e di diritto già definiti con giudicato nel giudizio di cognizione: non può rimettere in discussione la data di cessazione della partecipazione a un'associazione né altri elementi essenziali della sentenza definitiva.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in sentenze diverse non basta la semplice omogeneità del titolo di reato: è necessario dimostrare indicatori concreti come la contiguità spazio-temporale, la programmazione preventiva dei reati, la sistematicità della condotta e l'omogeneità delle modalità esecutive.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e la comprovata cessazione della partecipazione a un sodalizio criminosa sono elementi fortemente ostativi al riconoscimento della continuazione, salvo prova che i reati successivi fossero già programmati al momento dell'adesione.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia non possono alterare il giudicato se esse mirano a rimettere in discussione accertamenti temporali o fatti già definiti: tali dichiarazioni possono avere rilievo solo se esibiscono elementi nuovi e decisivi non coperti dal giudicato, e comunque devono essere specificate e valorizzate dal ricorrente.
- In pratica, per chi intenda chiedere la continuazione dopo che è intervenuto un giudicato, è fondamentale allegare e documentare elementi oggettivi che colleghino i fatti (pianificazione comune, comunicazioni, ruoli continuativi, prove di operatività continua), oltre a spiegare perché il giudicato precedente non impedisce la valutazione richiesta.
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