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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16372/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società cooperativa avverso un ingiunto di pagamento relativo a forniture fatturate, con coinvolgimento anche della società cessionaria del credito indicata come terza chiamata. Nel corso del giudizio la controparte veniva dichiarata fallita. Il tribunale e poi la corte d’appello dichiaravano l’estinzione del processo per tardiva riassunzione, ritenendo che la parte opponente avesse avuto "conoscenza legale" del fallimento in un diverso giudizio pendente tra le stesse parti, sulla base della dichiarazione del curatore resa in quell’altro processo e corredata da documenti ritenuti idonei. La ricorrente in cassazione deduceva principalmente la violazione dell’art. 305 c.p.c., in relazione agli artt. 43 l.fall. e 300 c.p.c., sostenendo che la conoscenza del fallimento non poteva ritenersi legalmente acquisita nel presente giudizio perché gli atti depositati in altro processo non erano stati resi in forma idonea a far decorrere il termine di riassunzione nel processo interrotto, né contenevano riferimenti sufficienti alla lite in questione. Con il secondo motivo lamentava inoltre la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata l’estinzione, il giudice non avrebbe potuto estendere gli effetti alla posizione della cessionaria in un rapporto processuale ritenuto scindibile e non necessariamente inscindibile; deduceva altresì questioni sulla validità della cessione del credito e sulla mancata considerazione della domanda riconvenzionale di frutti e danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse omesso di applicare correttamente il principio già fissato nel giudizio rescindente: ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione dopo l’interruzione per fallimento non basta una generica conoscenza di fatto dell’evento, ma occorre una conoscenza legale, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata, e riferita specificamente allo stesso processo interrotto. La decisione d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre solo dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo; se tale presupposto manca, non può dichiararsi l’estinzione per tardiva riassunzione.

  • art. 43 l.fall.

    L’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, ma la riassunzione resta subordinata alla legale conoscenza del fallimento nel processo interessato.

  • art. 300 c.p.c.

    La conoscenza dell’evento interruttivo deve derivare da una dichiarazione o atto idoneo a produrre effetti processuali, non da meri elementi fattuali o da atti privi di fede privilegiata.

  • art. 2913 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure, ma non oggetto di una specifica statuizione di merito da parte della Corte nella parte decisoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla tutela del diritto di difesa, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato col secondo motivo per dedurre omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • artt. 342, 346 e 103 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo di ricorso con riferimento alla gestione dell’appello e alla struttura del rapporto processuale; la Corte non vi ha dato autonoma risposta per assorbimento.

  • art. 92 l.fall.

    La comunicazione ex art. 92 l.fall. in un diverso giudizio non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine di riassunzione nel giudizio interrotto se non riferita specificamente a quest’ultimo.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento, non è sufficiente una conoscenza di fatto dell’evento: occorre una conoscenza legale, acquisita tramite atto dotato di fede privilegiata.
  • La conoscenza legale del fallimento deve essere riferita specificamente al processo interrotto, poiché solo in quel giudizio la parte deve essere posta in condizione di sapere se l’evento si è verificato e da quando decorre il termine.
  • Atti o comunicazioni formatisi in un diverso giudizio tra le stesse parti non bastano, di per sé, a far decorrere il termine di riassunzione nel processo diverso se non sono espressamente e processualmente idonei a rendere noto l’evento nel procedimento interrotto.
  • Quando il giudice di rinvio non si conforma al principio di diritto enunciato in cassazione, la decisione è censurabile per violazione del vincolo derivante dalla precedente pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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