Cassazione Penale, Sentenza n. 7488/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 29/06/2021 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato George per il reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 (fatto accertato in Firenze il 20/03/2017). Il difensore aveva proposto vari motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, durante il procedimento, l'imputato, tramite il difensore munito di procura speciale, ha formalmente rinunciato all'impugnazione con dichiarazione del 30/09/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equa di Euro 500 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), rilevando che non è risultata dimostrata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. In precedenza, la Corte d'appello aveva condannato l'imputato a sei mesi di arresto e Euro 1.000 di ammenda per l'art. 4 L. n. 110/1975, con concessione dei doppi benefici di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale che qualifica il fatto per cui l'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello (reato relativo a stupefacenti). Nel provvedimento è richiamata solo per identificare il capo di imputazione.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando interviene rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile dopo la dichiarazione di rinuncia del difensore munito di procura speciale.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte lo ha utiliz zato per comminare l'«equa somma» di Euro 500.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità per le spese: la Corte ha rilevato che non sussiste prova dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pertanto non ha escluso la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se formalmente effettuata (anche tramite difensore) e munita dei requisiti formali come la procura speciale quando richiesta, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e la chiusura del gravame.
- La rinuncia è efficace e difficilmente revocabile una volta intervenuta nel procedimento e formalmente acquisita; determina la definitiva inefficacia del rimedio impugnatorio e consolida la decisione impugnata.
- La dichiarazione di rinuncia può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia provata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orientamento richiamato dalla Corte Costituzionale n. 186/2000).
- Per evitare effetti involontari, la rinuncia deve essere valutata con attenzione: il difensore deve essere correttamente delegato (procura speciale se necessaria) e il cliente informato delle conseguenze (definitività della sentenza impugnata, esecuzione della pena, perdurante perdita della possibilità di riesame).
- Se si intende revocare o non perfezionare un ricorso già depositato, è opportuno agire tempestivamente e verificare la possibilità di alternative (es. ricorso per motivi nuovi o istanze straordinarie) prima di formalizzare una rinuncia.
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