Cassazione Civile, Ordinanza n. 19993/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore nei confronti del debitore e dell'acquirente per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare del 3 luglio 2012, ritenuta pregiudizievole delle ragioni creditorie. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'acquirente ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto carenza di interesse del creditore, sostenendo che l'immobile era stato nel frattempo rivenduto a terzi prima della domanda giudiziale e che il bene non sarebbe più aggredibile né revocabile; con il secondo ha censurato la mancata applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., affermando che la vendita era stata eseguita in adempimento di un precedente preliminare e quindi non revocabile; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi relativi all'insussistenza della scientia damni e del consilium fraudis; con il quarto ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse fondato la prova presuntiva su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti e, in particolare, su un rapporto di parentela non provato tra gli amministratori delle due società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha accolto, nei termini esposti in motivazione, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di interesse del creditore nonostante il successivo subacquisto, perché l'esistenza di una successiva alienazione non impedisce la declaratoria di inefficacia del primo atto; ha invece reputato insufficiente il ragionamento probatorio della corte territoriale sulla frode, poiché fondato su una concatenazione presuntiva troppo debole, basata essenzialmente su un preteso rapporto di parentela non adeguatamente dimostrato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la carenza di interesse alla domanda revocatoria solo per il successivo trasferimento del bene.
Censurato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla revocatoria e sulla trascrizione, ma non ritenuto decisivo ai fini del difetto di interesse.
La revocatoria ordinaria resta esperibile contro il primo atto dispositivo; la sussistenza dei presupposti soggettivi va valutata, secondo il caso, al momento del preliminare o del definitivo; la trascrizione della domanda e i rapporti con i subacquirenti incidono sull'opponibilità dell'inefficacia, non sull'ammissibilità della domanda contro il primo atto.
La sentenza revocatoria consente al creditore di agire sui beni come se l'atto non fosse stato compiuto, ma la possibilità di agire contro il subacquirente richiede che l'inefficacia sia a lui opponibile o che vi sia un autonomo accertamento nei suoi confronti.
Richiamato con riguardo agli effetti della trascrizione della domanda di revocazione e alla opponibilità ai terzi.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irrevocabilità della vendita eseguita in esecuzione di un preliminare; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
La Corte richiama il principio secondo cui nel giudizio di revocatoria ordinaria non può essere estesa automaticamente al subacquirente la domanda proposta contro l'acquirente, non trattandosi di chiamata in garanzia o di causa comune.
Per agire esecutivamente contro il terzo proprietario occorre che il suo acquisto sia stato previamente revocato per frode o che l'inefficacia gli sia opponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge sui presupposti della revocatoria e sulla prova presuntiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione presuntiva ritenuta viziata.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di elementi soggettivi dell'azione revocatoria e di prova indiziaria.
Richiamato per definire le presunzioni semplici come conseguenze tratte dal fatto noto per risalire al fatto ignoto.
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se i fatti noti e il ragionamento inferenziale sono gravi, precisi e concordanti; la catena presuntiva può reggere solo se ogni anello è adeguatamente corroborato.
Massime di principio
- L'esistenza di un successivo subacquisto del bene oggetto dell'atto revocando non impedisce, di per sé, la declaratoria di inefficacia del primo atto dispositivo nei confronti del creditore; resta distinto il tema dell'opponibilità di tale inefficacia al terzo subacquirente.
- Se il subacquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda revocatoria, la pronuncia di inefficacia del primo atto non è automaticamente opponibile al subacquirente; in tal caso il creditore deve verificare i presupposti per un'autonoma azione o per l'azione esecutiva contro il terzo.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria il contratto definitivo di compravendita è il negozio che produce l'effetto traslativo e che rileva per l'eventus damni; gli elementi soggettivi dell'azione devono essere apprezzati in relazione al momento geneticamente rilevante del rapporto negoziale, tenendo conto dell'affidamento del terzo.
- La prova della scientia damni e del consilium fraudis può essere ricavata da presunzioni semplici, ma il ragionamento inferenziale deve essere sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una concatenazione debole o meramente congetturale.
- Un fatto noto che sia stato a sua volta desunto da presunzioni può costituire la base di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio della catena sia autonomamente attendibile e logicamente coerente.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
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