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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13969/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per avere appiccato il fuoco al materasso e alle suppellettili presenti nella cella in cui era recluso, provocando un incendio e lesioni da inalazione di fumo a personale della polizia penitenziaria. Con il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., inosservanza o erronea applicazione di norme e vizi di motivazione in relazione agli artt. 88 e 89 c.p., lamentando che non fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria in appello e che fosse stata respinta la richiesta di perizia psichiatrica; contestava inoltre la valutazione dell'elemento soggettivo e la modalità di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e degli elementi probatori, attività non consentita in sede di legittimità; ha escluso contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, rilevando che le doglianze erano generiche e sostanzialmente reiterative di questioni di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto non censurabile il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata e non richiedente l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il fatto di avere appiccato il fuoco e provocato un incendio

  • art. 425 n. 1 c.p.

    norma incriminatrice richiamata in relazione all'incendio cagionato

  • art. 586 c.p.

    norma richiamata per le lesioni personali derivate come conseguenza non voluta del delitto-base

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione inosservanza o erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    consente di dedurre vizi di motivazione, ma non la rivalutazione del fatto

  • art. 88 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla capacità di intendere e di volere e alla richiesta di perizia psichiatrica

  • art. 89 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al vizio parziale di mente e alla richiesta di perizia psichiatrica

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, la cui applicazione è stata censurata ma ritenuta congruamente valutata dal giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    i parametri di commisurazione della pena non devono essere esaminati necessariamente tutti in modo analitico, se la motivazione è comunque congrua

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato per l'annotazione e l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto, delle prove o della credibilità degli elementi già scrutinati dal giudice di merito.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e il diniego di perizia psichiatrica non integrano di per sé vizio censurabile in cassazione se la decisione di merito risulta logicamente e congruamente motivata sulla base del compendio probatorio già acquisito.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo e delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per la sola contrapposizione di elementi favorevoli valorizzati dalla difesa.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è legittimo se sorretto da motivazione coerente; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la valutazione complessiva sia ragionevole.
  • Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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