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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34084/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente; con il secondo contestava che il giudice di merito avesse trascurato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era mai intervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a escludere la tardività dell’opposizione e a far ritenere non decorso il termine per impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che da solo impone l’inammissibilità. In ogni caso ha giudicato inammissibili anche le censure nel merito, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente purché assicuri l’effettiva conoscenza del destinatario; il Tribunale aveva accertato che il fascicolo risultava annotato con "a visto PM" in data 13 dicembre 2018, da cui aveva tratto la conclusione che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità della Procura. L’opposizione, proposta il 4 febbraio 2020, era quindi tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni applicato dal giudice di merito, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., richiamato come applicabile ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati. Nessuna spesa è stata posta a carico della parte intimata; la Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis

    norma utilizzata per la trattazione camerale e per la proposta del relatore sulla definizione del ricorso

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. per le forme di comunicazione del provvedimento

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento e delle modalità di comunicazione del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile al provvedimento decisorio non comunicato o notificato, con decorrenza dalla pubblicazione e quale limite massimo per l’impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è essenziale per consentire il controllo di legittimità.
  • La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti rispetto a quelle formalmente previste, purché sia garantita l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Se il provvedimento decisorio è entrato nella sfera di conoscibilità della parte, il termine breve per l’opposizione o l’impugnazione decorre da tale momento anche in assenza di una formale notifica.
  • In mancanza di notifica o comunicazione, ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio si applica comunque il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non escludono la decorrenza del termine quando la conoscibilità del provvedimento sia stata comunque assicurata.
  • Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso è proposto da un ufficio del pubblico ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è prevista la condanna alle spese processuali nonostante la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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