Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio i titolari formali di un'area cortilizia antistante la propria casa di vacanza, chiedendo che fosse accertato l'acquisto per usucapione del bene. I convenuti avevano sostenuto che l'uso della corte da parte degli attori era stato solo tollerato, a titolo di cortesia, durante i periodi di permanenza sul posto. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda di usucapione, ritenendo non provato un possesso esclusivo e utile all'usucapione, ma piuttosto una situazione di uso tollerato o al più promiscuo. Con il ricorso per cassazione i soccombenti in appello denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1144 e 1158 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ricondotto le loro condotte alla tolleranza anziché al possesso ad usucapionem, in contrasto con le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Ha reputato congrua la motivazione della corte d'appello, la quale aveva valorizzato le testimonianze e accertato che l'area era usata dagli attori solo nei periodi di vacanza, mentre i proprietari continuavano a goderne negli altri periodi, sicché non risultava un possesso esclusivo e ad escludendum, ma al più una situazione di possesso promiscuo e di tolleranza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla nozione di possesso, ma la Corte osserva che la censura tendeva a contestare il diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito
richiamato insieme alle altre norme sul possesso, senza un'autonoma elaborazione in sentenza
richiamato in relazione alla tolleranza, che la Corte d'appello aveva ritenuto più plausibile del possesso utile all'usucapione
richiamato quale norma sull'usucapione, ma la Corte ha confermato il difetto di prova del possesso ad usucapionem
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere esclusivo e incompatibile con il godimento del bene da parte del proprietario; se dall'istruttoria emerge un uso solo occasionale o stagionale del bene e la persistente utilizzazione dello stesso da parte del titolare formale, può escludersi il possesso ad usucapionem.
- Quando la ricostruzione della corte territoriale è sorretta da motivazione puntuale e logicamente coerente sulle emergenze testimoniali, la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura dei medesimi elementi probatori.
- La mera tolleranza del proprietario può neutralizzare la qualificazione del rapporto come possesso utile all'usucapione, specie se l'uso del bene si inserisce in una situazione di godimento non esclusivo o promiscuo.
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