Cassazione Civile, Ordinanza n. 33720/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per le annualità 2003-2008 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, in relazione a maggiori IRPEF, IRAP e IVA, a seguito di un PVC della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato la partecipazione della società a una frode carosello con operazioni soggettivamente inesistenti e indebita detrazione IVA sugli acquisti di telefoni cellulari. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, nel giudizio di rinvio i contribuenti avevano chiesto la correzione di un'ordinanza/sentenza deducendo errore materiale, perché nel provvedimento non risultava menzionato un avviso di accertamento relativo a una socia. L'Agenzia aveva sostenuto che si trattasse non di errore materiale ma di eccezione sostanziale, quindi insuscettibile di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. e, inoltre, che su quel punto si fosse formato giudicato implicito per mancata impugnazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato: (1) nullità della sentenza/procedimento per aver travalicato i limiti della correzione di errore materiale; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per la ritenuta insussistenza del giudicato implicito. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, affermando che l'omessa indicazione dell'avviso era una mera svista redazionale, non incidente sul contenuto decisorio, e che non vi era giudicato implicito ostativo alla correzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha preliminarmente escluso l'inammissibilità dell'impugnazione, ritenendo che l'ordinanza resa nel procedimento di correzione degli errori materiali fosse impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando si deducano vizi autonomamente decisori e definitivi. Nel merito, ha affermato che il procedimento ex art. 287 c.p.c. è utilizzabile per correggere un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, purché la correzione non alteri il contenuto concettuale della decisione. Nel caso concreto, l'omessa indicazione di un avviso di accertamento nelle intestazioni era qualificabile come palese errore materiale, anche perché il nominativo della contribuente risultava comunque sempre presente e la motivazione trattava unitariamente le posizioni dei soci. Di conseguenza, è stata esclusa la tesi del giudicato implicito e confermata la legittimità della correzione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali quando vi sia un mero difetto di corrispondenza tra pensiero del giudice e sua esternazione grafica, senza incidere sul contenuto decisorio.
richiamato come norma del procedimento di correzione, nel cui ambito non possono essere introdotte modifiche sostanziali alla decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato sostanziale, poi esclusa dalla Corte.
richiamato per sostenere l'acquiescenza parziale implicita e il giudicato sul capo non impugnato, tesi non accolta.
art. 111 Cost.
l'ordinanza che definisce il procedimento di correzione è impugnabile con ricorso straordinario quando presenti carattere decisorio e definitivo su un punto autonomo.
indicato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza resa nel procedimento di correzione degli errori materiali è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando decida in modo autonomo e definitivo su un punto estraneo alla mera rettifica formale.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo per rimediare a un errore di redazione o di trascrizione, cioè a una palese divergenza tra il contenuto volitivo della decisione e la sua esteriorizzazione grafica, verificabile dal testo e dalla motivazione.
- Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione, né per introdurre nuove valutazioni giuridiche o eccezioni di merito.
- L'omissione di un riferimento nominativo o di un avviso di accertamento, quando dagli atti e dalla motivazione risulti comunque chiaro il perimetro della decisione, può costituire mero errore materiale correggibile.
- Non si forma giudicato implicito ostativo alla correzione quando la mancata indicazione di un atto sia riconducibile a una svista redazionale e non a una statuizione sostanziale sul punto.
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