Cassazione Penale, Sentenza n. 10787/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Denunciava: 1) carenza probatoria circa il deposito dell'integrazione (ricevuta PEC di consegna ma non di accettazione) e contraddittorietà della motivazione; 2) errata qualificazione giuridica della dichiarazione integrativa (sosteneva che si trattava di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, e non di atto di notorietà ex art. 47); 3) mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 96 d.P.R. n. 115/2002; 4) erronea applicazione degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021, in tema di autocertificazione per redditi esteri di cittadini non UE senza valutare l'esigibilità dell'ottenimento della certificazione consolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: 1) il primo motivo è generico e privo di prova del concreto invio o allegazione della documentazione integrativa nel procedimento penale; 2) il secondo motivo è infondato perché il giudice dell'opposizione ha valutato il contenuto dell'autocertificazione e l'ha ritenuta generica e carente rispetto alla ricostruzione della situazione reddituale e familiare (mancava indicazione del reddito non imponibile e dei soggetti che prestano aiuto economico), perciò l'eventuale richiamo alla mancata allegazione del documento di identità non incide sul giudizio di insufficienza del contenuto; 3) il terzo motivo è infondato perché l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio è facoltativo e il giudice può legittimamente non avvalersene; 4) il quarto motivo è aspecifico: la giurisprudenza ammette l'autocertificazione per cittadini non UE solo se sia impossibile produrre la certificazione consolare e l'istante dimostri di aver compiuto quanto esigibile per ottenerla; nel caso di specie il ricorrente non ha provato di aver richiesto la certificazione consolare o di aver tentato gli adempimenti necessari. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79
Disciplina il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prevede obblighi documentali; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'ammissione, il contenuto della dichiarazione deve essere idoneo a ricostruire la situazione reddituale e familiare e che l'autocertificazione per redditi esteri è ammessa solo se provata l'impossibilità di produrre la documentazione consolare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94, comma 2
Prevede la possibilità, per i redditi prodotti all'estero, di produrre un'autocertificazione quando sia impossibile ottenere la certificazione consolare; la Corte ha richiamato l'esigenza che l'interessato dimostri di aver tentato di ottenere la certificazione consolare o che fosse effettivamente impossibile ottenerla.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96, comma 3
Attribuisce al giudice la facoltà di svolgere attività istruttoria d'ufficio per verificare la condizione economica dell'istante; la Corte ha ribadito che si tratta di una facoltà discrezionale che il giudice può non esercitare senza dover fornire specifica motivazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Richiamato nel ricorso in relazione alla procedura di ammissione; non ha modificato l'esito dato che l'insufficienza probatoria e le carenze di contenuto dell'autocertificazione sono risultate decisive.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - artt. 46 e 47
Art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazione) e art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) sono richiamati per la qualificazione della dichiarazione presentata: la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione formale sulla qualificazione quando il giudice ha valutato il contenuto come generico e insufficiente.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 38, comma 3
Norma che prevede l'allegazione del documento di identità in talune autocertificazioni; la Corte ha osservato che il richiamo a questa prescrizione riguarda l'efficacia probatoria, ma non scalfisce la valutazione sul contenuto sostanziale e sulla genericità della dichiarazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 157/2021
Interpretata come consentente un'approfondita lettura degli artt. 79 e 94 del d.P.R. n. 115/2002: la possibilità di accettare autocertificazioni per redditi esteri va bilanciata con l'onere dell'istante di dimostrare l'impossibilità di ottenere la certificazione consolare e l'urgenza a giustificare l'assenza di tale documentazione.
Massime di principio
- L'onere di provare l'invio o la mancata possibilità di produrre la documentazione richiesta grava sul richiedente l'ammissione al patrocinio; senza idonea prova documentale il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
- Le autocertificazioni relative a redditi esteri presentate da cittadini non UE sono ammesse solo se l'istante dimostra di aver compiuto gli atti esigibili per ottenere la certificazione consolare o che era effettivamente impossibile ottenerla (es.: richiesta al consolato senza risposta o tempi incompatibili con l'urgenza della difesa).
- Il giudice ha una facoltà discrezionale di esercitare poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 96 d.P.R. n. 115/2002; la mancata attivazione di tali poteri non è automaticamente rilevante se rientra nella discrezionalità giudiziale.
- La qualificazione formale della dichiarazione (art. 46 vs art. 47 d.P.R. n. 445/2000) non esclude che il giudice valuti il contenuto sostanziale: una dichiarazione generica, priva di indicazioni rilevanti sul reddito o sui soggetti che forniscono aiuto economico, può essere considerata insufficiente per l'ammissione.
- Prove informatiche relative a comunicazioni via PEC richiedono attenzione: il richiedente deve allegare la documentazione probatoria adeguata (es. ricevute/accettazioni) per dimostrare l'effettivo invio e ricezione, altrimenti la produzione non è provata.
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