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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10787/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Denunciava: 1) carenza probatoria circa il deposito dell'integrazione (ricevuta PEC di consegna ma non di accettazione) e contraddittorietà della motivazione; 2) errata qualificazione giuridica della dichiarazione integrativa (sosteneva che si trattava di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, e non di atto di notorietà ex art. 47); 3) mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 96 d.P.R. n. 115/2002; 4) erronea applicazione degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021, in tema di autocertificazione per redditi esteri di cittadini non UE senza valutare l'esigibilità dell'ottenimento della certificazione consolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: 1) il primo motivo è generico e privo di prova del concreto invio o allegazione della documentazione integrativa nel procedimento penale; 2) il secondo motivo è infondato perché il giudice dell'opposizione ha valutato il contenuto dell'autocertificazione e l'ha ritenuta generica e carente rispetto alla ricostruzione della situazione reddituale e familiare (mancava indicazione del reddito non imponibile e dei soggetti che prestano aiuto economico), perciò l'eventuale richiamo alla mancata allegazione del documento di identità non incide sul giudizio di insufficienza del contenuto; 3) il terzo motivo è infondato perché l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio è facoltativo e il giudice può legittimamente non avvalersene; 4) il quarto motivo è aspecifico: la giurisprudenza ammette l'autocertificazione per cittadini non UE solo se sia impossibile produrre la certificazione consolare e l'istante dimostri di aver compiuto quanto esigibile per ottenerla; nel caso di specie il ricorrente non ha provato di aver richiesto la certificazione consolare o di aver tentato gli adempimenti necessari. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    Disciplina il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prevede obblighi documentali; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'ammissione, il contenuto della dichiarazione deve essere idoneo a ricostruire la situazione reddituale e familiare e che l'autocertificazione per redditi esteri è ammessa solo se provata l'impossibilità di produrre la documentazione consolare.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94, comma 2

    Prevede la possibilità, per i redditi prodotti all'estero, di produrre un'autocertificazione quando sia impossibile ottenere la certificazione consolare; la Corte ha richiamato l'esigenza che l'interessato dimostri di aver tentato di ottenere la certificazione consolare o che fosse effettivamente impossibile ottenerla.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96, comma 3

    Attribuisce al giudice la facoltà di svolgere attività istruttoria d'ufficio per verificare la condizione economica dell'istante; la Corte ha ribadito che si tratta di una facoltà discrezionale che il giudice può non esercitare senza dover fornire specifica motivazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Richiamato nel ricorso in relazione alla procedura di ammissione; non ha modificato l'esito dato che l'insufficienza probatoria e le carenze di contenuto dell'autocertificazione sono risultate decisive.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - artt. 46 e 47

    Art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazione) e art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) sono richiamati per la qualificazione della dichiarazione presentata: la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione formale sulla qualificazione quando il giudice ha valutato il contenuto come generico e insufficiente.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 38, comma 3

    Norma che prevede l'allegazione del documento di identità in talune autocertificazioni; la Corte ha osservato che il richiamo a questa prescrizione riguarda l'efficacia probatoria, ma non scalfisce la valutazione sul contenuto sostanziale e sulla genericità della dichiarazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 157/2021

    Interpretata come consentente un'approfondita lettura degli artt. 79 e 94 del d.P.R. n. 115/2002: la possibilità di accettare autocertificazioni per redditi esteri va bilanciata con l'onere dell'istante di dimostrare l'impossibilità di ottenere la certificazione consolare e l'urgenza a giustificare l'assenza di tale documentazione.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'invio o la mancata possibilità di produrre la documentazione richiesta grava sul richiedente l'ammissione al patrocinio; senza idonea prova documentale il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
  • Le autocertificazioni relative a redditi esteri presentate da cittadini non UE sono ammesse solo se l'istante dimostra di aver compiuto gli atti esigibili per ottenere la certificazione consolare o che era effettivamente impossibile ottenerla (es.: richiesta al consolato senza risposta o tempi incompatibili con l'urgenza della difesa).
  • Il giudice ha una facoltà discrezionale di esercitare poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 96 d.P.R. n. 115/2002; la mancata attivazione di tali poteri non è automaticamente rilevante se rientra nella discrezionalità giudiziale.
  • La qualificazione formale della dichiarazione (art. 46 vs art. 47 d.P.R. n. 445/2000) non esclude che il giudice valuti il contenuto sostanziale: una dichiarazione generica, priva di indicazioni rilevanti sul reddito o sui soggetti che forniscono aiuto economico, può essere considerata insufficiente per l'ammissione.
  • Prove informatiche relative a comunicazioni via PEC richiedono attenzione: il richiedente deve allegare la documentazione probatoria adeguata (es. ricevute/accettazioni) per dimostrare l'effettivo invio e ricezione, altrimenti la produzione non è provata.

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