Cassazione Penale, Ordinanza n. 09738/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi nove di reclusione, concedendo la sospensione condizionale, per più reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che i reati contestati ai capi 1, 2 e 3 sarebbero già prescritti prima della decisione di primo grado, e che quindi la sentenza avrebbe dovuto prendere atto dell'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione perché, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il momento consumativo coincide con la presentazione o trasmissione telematica della dichiarazione contenente elementi passivi fittizi, non con la precedente annotazione in contabilità della fattura falsa. Per il capo più risalente, consumato il 9 settembre 2015, il termine massimo di prescrizione di 10 anni non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata. Inoltre, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato si consuma con la presentazione o trasmissione telematica della dichiarazione nella quale sono indicati elementi passivi fittizi, non con la precedente annotazione contabile della fattura falsa.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Per la fattispecie contestata è richiamato il termine massimo di prescrizione di 10 anni.
È invocato dal ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione dei reati prima della decisione di primo grado.
È invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del computo/sospensione degli effetti della prescrizione.
La sentenza di appello è stata resa in parziale riforma ai sensi di tale disposizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il momento consumativo coincide con la presentazione o trasmissione della dichiarazione fiscale mendace, perché è in quel momento che il reato si perfeziona.
- La precedente annotazione in contabilità della fattura falsa non rileva come momento consumativo del reato, ma è un segmento preparatorio o prodromico.
- Ai fini della prescrizione del reato tributario, il termine va computato dal momento consumativo corretto; se alla data della sentenza impugnata non è decorso, la deduzione difensiva è infondata.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione di rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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