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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47212/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186 cod. strada (guida in stato di ebbrezza) contestato l'11.10.2015; motivo unico: violazione dell'art. 447, comma 1, c.p.p. e conseguente nullità della sentenza per essere stata pronunciata de plano, senza previa fissazione dell'udienza e quindi in difetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: la norma introdotta dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. non è applicabile perché la richiesta di patteggiamento è anteriore alla modifica legislativa del 2017; sebbene gli artt. 447 e 448 c.p.p. impongano in generale la fissazione di un'udienza per decidere sulla richiesta di patteggiamento, l'omessa fissazione costituisce nullità di regime intermedio (sanabile) e l'impugnante deve dimostrare uno specifico interesse a partecipare per sostenere istanze di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato gli argomenti che avrebbe svolto in udienza per ottenere il proscioglimento e la mera possibilità di discutere la sanzione accessoria (sospensione della patente) non è sufficiente, soprattutto perché il giudice ha applicato la misura accessoria nella misura richiesta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; l'inammissibilità impedisce altresì di rilevare in quella sede l'intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) e la relativa sentenza; oggetto della decisione impugnata.

  • art. 186 cod. strada (commi 1 e 2 lett. b))

    Norma sostanziale che disciplina la guida in stato di ebbrezza, reato per cui è stato patteggiato l'imputato.

  • art. 447 cod. proc. pen.

    «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione»; «Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono»

    Richiede la fissazione di un'udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento avanzata congiuntamente in fase di indagini; dispone inoltre che P.M. e difensore siano sentiti se compaiono; la presenza non è obbligatoria (comma 2) ma la mancata fissazione dell'udienza comporta nullità di regime intermedio.

  • art. 448 cod. proc. pen. (comma 1)

    «Nell'udienza prevista dall'art. 447, ... il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza»

    Stabilisce che nella udienza prevista il giudice può pronunciare immediatamente la sentenza di accoglimento della richiesta di patteggiamento qualora sussistano le condizioni.

  • art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    testo citato nella sentenza come norma: «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Norma limitativa dei motivi di cassazione avverso sentenza di patteggiamento; non applicabile al caso perché introdotta dopo la richiesta di applicazione della pena (L. 23/06/2017, n.103).

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione al decreto penale di condanna; secondo la Corte non disciplina la fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, per cui l'obbligo di udienza permane.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di pronunciare proscioglimento per particolare tenuità o cause di esclusione della responsabilità; la Corte richiede che l'imputato indichi specificamente gli argomenti che avrebbe svolto in udienza per ottenere il proscioglimento al fine di fondare un vizio di mancato contraddittorio.

  • art. 447 comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria; contribuisce alla qualificazione della nullità dell'omessa fissazione come nullità di regime intermedio e quindi sanabile.

  • art. 218 comma 2 Codice della Strada

    Attribuisce al giudice una valutazione discrezionale nella determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente; la possibilità di discutere la misura accessoria non equivale automaticamente a un interesse rilevante al contraddittorio se la misura è stata applicata nei termini richiesti dalle parti.

Massime di principio

  • La pronuncia di sentenza di patteggiamento senza previa fissazione dell'udienza integra una nullità di regime intermedio (difetto di contraddittorio) ma non è automaticamente insanabile: l'interessato deve dimostrare un concreto e specifico interesse a partecipare in udienza per poter impugnare il vizio.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione fondato sull'omessa fissazione dell'udienza è necessario indicare in modo concreto quali argomenti si sarebbero svolti in udienza (ad es. istanze di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) e come tali argomenti avrebbero potuto modificare l'esito.
  • La coincidenza tra la misura sanzionatoria applicata dal giudice e quanto richiesto dalle parti può escludere il pregiudizio derivante dall'omessa udienza se non è dimostrato un interesse specifico e diverso rispetto a quanto ottenuto con la sentenza.
  • Eventi sopravvenuti alla pronuncia (per esempio l'intervenuta prescrizione) non sono rilevanti ai fini della valutazione del difetto di contraddittorio originario se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Le modifiche normative intervenute successivamente alla richiesta di patteggiamento (es. art. 448 comma 2-bis introdotto dalla L. 23/06/2017 n.103) non sono applicabili retroattivamente alle istanze antecedenti alla loro entrata in vigore.

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