Cassazione Penale, Sentenza n. 27895/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 28/09/2022 che, oltre ad applicare la pena, aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 648‑quater c.p. fino a complessivi euro 762.244.527,00 (profitto contestato per il capo 4) e euro 63.000,00 per il capo 12). Le censure principali: (1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 648‑quater n.1 c.p., perché la confisca è stata disposta anche per equivalente senza chiarire i criteri e i calcoli con cui è stato individuato l'importo oggetto di confisca; mancava la quantificazione del reale profitto effettivamente conseguito dagli imputati (non poteva identificarsi automaticamente col totale dei trasferimenti all'estero); (2) violazione in relazione all'art. 648‑bis e alla corretta delimitazione del profitto rispetto a importi trasferiti da diverse agenzie di money‑transfer; (3) per Jin e Zhou, dedotta violazione della normativa sulle spese processuali (art. 445/455 c.p.p.) perché, pur avendo ottenuto pena non superiore a due anni, erano stati condannati al pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle confische disposte in relazione al capo 4), rilevando insufficiente/sostanzialmente assente motivazione del GUP sulla determinazione del "profitto" e sull'applicazione della confisca anche per equivalente, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Inoltre, ha accolto il motivo relativo alle spese processuali proposto da Jin e Zhou: ha annullato senza rinvio la statuizione che li condannava al pagamento delle spese processuali, ritenendola in contrasto con la norma richiamata. Pertanto la statuizione sulle confische è annullata e rinviata; la statuizione sulle spese è annullata senza rinvio nei confronti di Jin e Zhou.
Norme richiamate
La Corte richiede una motivazione adeguata quando il giudice, anche nel patteggiamento, dispone la confisca del profitto: non è sufficiente una mera enunciazione; deve emergere come è stato individuato il profitto e con quali criteri matematici/esegetici si è giunti alla somma confiscata, soprattutto se si procede per equivalente
Rilevata la necessità di corretta correlazione tra il delitto di riciclaggio/autoriciclaggio e la determinazione del profitto cui riferire la confisca; non è ammissibile una meccanica sovrapposizione di importi trasferiti da diverse fonti senza motivazione che le colleghi ai singoli imputati
Nel giudizio di patteggiamento il giudice non svolge una mera presa d'atto dell'accordo: ha obbligo motivazionale correlato alle caratteristiche del rito, pertanto deve comunque argomentare in modo minimo e coerente quando dispone misure di sicurezza o confische non previste dall'accordo
art. 445 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata nella impugnazione come norma rilevante rispetto alla statuizione sulle spese processuali quando la pena concordata è di entità ridotta (testo invocato dai ricorrenti); la Corte ha ritenuto che l'ordine delle spese fosse incompatibile con la norma richiamata
art. 455 comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha fatto riferimento alla norma che limita la condanna alle spese processuali in relazione alla pena applicata, ritenendo che, dati gli anni di pena applicati (non superiori a due), la condanna alle spese fosse contraria a quella disposizione
Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Principio di diritto affermato: la sentenza di patteggiamento che disponga misure di sicurezza o confische è ricorribile per cassazione nei limiti e per motivi di cui alla disciplina; è ammesso il controllo di legittimità quando la motivazione circa la confisca è mancante o meramente apparente
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice ha obbligo di motivazione anche quando le parti non abbiano incluso espressamente la confisca nell'accordo: la motivazione deve spiegare il nesso tra i fatti, il profitto contestato e la misura di confisca adottata
- La confisca per equivalente non può essere disposta in modo meccanico: il profitto deve essere concretamente individuato e giustificato con criteri logici e numerici; non si può automaticamente identificare come "profitto" la totalità degli importi trasferiti all'estero senza dimostrare l'effettivo arricchimento dell'imputato
- Quando più trasferimenti o somme provengono da diverse fonti o operatori (es. agenzie di money transfer), il giudice deve motivare la relazione causale/temporale che le collega al comportamento illecito di ciascun imputato prima di assoggettarle a confisca
- Le statuizioni sulle spese processuali vanno valutate alla luce delle norme che limitano la loro applicazione in caso di pene lievi: l'imposizione di spese contraria a tali norme è annullabile anche senza rinvio
- In caso di carenze motivazionali sulla confisca il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo esame del punto, mentre su questioni procedurali o di applicazione di norme inderogabili (es. spese) la Corte può annullare senza rinvio
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