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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27895/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 28/09/2022 che, oltre ad applicare la pena, aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 648‑quater c.p. fino a complessivi euro 762.244.527,00 (profitto contestato per il capo 4) e euro 63.000,00 per il capo 12). Le censure principali: (1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 648‑quater n.1 c.p., perché la confisca è stata disposta anche per equivalente senza chiarire i criteri e i calcoli con cui è stato individuato l'importo oggetto di confisca; mancava la quantificazione del reale profitto effettivamente conseguito dagli imputati (non poteva identificarsi automaticamente col totale dei trasferimenti all'estero); (2) violazione in relazione all'art. 648‑bis e alla corretta delimitazione del profitto rispetto a importi trasferiti da diverse agenzie di money‑transfer; (3) per Jin e Zhou, dedotta violazione della normativa sulle spese processuali (art. 445/455 c.p.p.) perché, pur avendo ottenuto pena non superiore a due anni, erano stati condannati al pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle confische disposte in relazione al capo 4), rilevando insufficiente/sostanzialmente assente motivazione del GUP sulla determinazione del "profitto" e sull'applicazione della confisca anche per equivalente, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Inoltre, ha accolto il motivo relativo alle spese processuali proposto da Jin e Zhou: ha annullato senza rinvio la statuizione che li condannava al pagamento delle spese processuali, ritenendola in contrasto con la norma richiamata. Pertanto la statuizione sulle confische è annullata e rinviata; la statuizione sulle spese è annullata senza rinvio nei confronti di Jin e Zhou.

Norme richiamate

  • art. 648‑quater cod. pen.

    La Corte richiede una motivazione adeguata quando il giudice, anche nel patteggiamento, dispone la confisca del profitto: non è sufficiente una mera enunciazione; deve emergere come è stato individuato il profitto e con quali criteri matematici/esegetici si è giunti alla somma confiscata, soprattutto se si procede per equivalente

  • art. 648‑bis cod. pen.

    Rilevata la necessità di corretta correlazione tra il delitto di riciclaggio/autoriciclaggio e la determinazione del profitto cui riferire la confisca; non è ammissibile una meccanica sovrapposizione di importi trasferiti da diverse fonti senza motivazione che le colleghi ai singoli imputati

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di patteggiamento il giudice non svolge una mera presa d'atto dell'accordo: ha obbligo motivazionale correlato alle caratteristiche del rito, pertanto deve comunque argomentare in modo minimo e coerente quando dispone misure di sicurezza o confische non previste dall'accordo

  • art. 445 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata nella impugnazione come norma rilevante rispetto alla statuizione sulle spese processuali quando la pena concordata è di entità ridotta (testo invocato dai ricorrenti); la Corte ha ritenuto che l'ordine delle spese fosse incompatibile con la norma richiamata

  • art. 455 comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha fatto riferimento alla norma che limita la condanna alle spese processuali in relazione alla pena applicata, ritenendo che, dati gli anni di pena applicati (non superiori a due), la condanna alle spese fosse contraria a quella disposizione

  • Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio di diritto affermato: la sentenza di patteggiamento che disponga misure di sicurezza o confische è ricorribile per cassazione nei limiti e per motivi di cui alla disciplina; è ammesso il controllo di legittimità quando la motivazione circa la confisca è mancante o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice ha obbligo di motivazione anche quando le parti non abbiano incluso espressamente la confisca nell'accordo: la motivazione deve spiegare il nesso tra i fatti, il profitto contestato e la misura di confisca adottata
  • La confisca per equivalente non può essere disposta in modo meccanico: il profitto deve essere concretamente individuato e giustificato con criteri logici e numerici; non si può automaticamente identificare come "profitto" la totalità degli importi trasferiti all'estero senza dimostrare l'effettivo arricchimento dell'imputato
  • Quando più trasferimenti o somme provengono da diverse fonti o operatori (es. agenzie di money transfer), il giudice deve motivare la relazione causale/temporale che le collega al comportamento illecito di ciascun imputato prima di assoggettarle a confisca
  • Le statuizioni sulle spese processuali vanno valutate alla luce delle norme che limitano la loro applicazione in caso di pene lievi: l'imposizione di spese contraria a tali norme è annullabile anche senza rinvio
  • In caso di carenze motivazionali sulla confisca il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo esame del punto, mentre su questioni procedurali o di applicazione di norme inderogabili (es. spese) la Corte può annullare senza rinvio

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