Cassazione Civile, Ordinanza n. 14395/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, con nota ministeriale dell'11.10.2024, lo Stato italiano aveva assunto la competenza a decidere sull'istanza di protezione internazionale. Tale sopravvenienza ha eliminato la ragione di contrasto oggetto del giudizio, imponendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non si era costituito.
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un richiedente protezione internazionale aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma il provvedimento con cui l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno aveva disposto il suo trasferimento in Austria, ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 604/2013, ritenendo competente quello Stato in quanto risultava una precedente domanda già presentata lì e accettata la richiesta di ripresa in carico. Il Tribunale rigettava il ricorso. In Cassazione il richiedente deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 27 del Regolamento Dublino III e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il colloquio si era svolto senza interprete, che non gli erano state consegnate le informazioni dovute per legge e che non gli era stata tradotta la documentazione in una lingua conosciuta. Prima della decisione, però, il difensore rappresentava che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dell'Italia a decidere sulla domanda di protezione internazionale e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 18, par. 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 604/2013
È la base del provvedimento amministrativo di trasferimento Dublino verso lo Stato ritenuto competente per la precedente domanda di protezione internazionale.
artt. 4, 5 e 27 Regolamento (UE) n. 604/2013
Il ricorrente li invocava per censurare la mancata assistenza linguistica e informativa nel procedimento amministrativo di determinazione dello Stato competente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente come parametro in tema di onere della prova nella contestazione della correttezza del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un atto dell'amministrazione che riconosce la competenza dell'autorità italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale, viene meno l'interesse alla decisione sul provvedimento di trasferimento Dublino e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione in senso favorevole della questione sostanziale controversa comporta l'estinzione del contrasto processuale, indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso originari.
- In mancanza di costituzione della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese quando la cessazione della materia del contendere dipenda da una sopravvenienza estranea all'esito del giudizio di legittimità.
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