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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29419/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP 2004, accolto in primo grado dalla CTP. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la CTR Calabria lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo non provata in modo valido la tempestiva spedizione del gravame, perché mancava il deposito della ricevuta di spedizione postale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la distinta-elenco delle raccomandate consegnate a Poste Italiane, recante timbro postale e data leggibile del 19 maggio 2015, fosse idonea a dimostrare la tempestività dell'appello; ha inoltre richiamato l'avviso di ricevimento prodotto in atti. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva posto a base dell'inammissibilità dell'appello una ratio specifica: il timbro a data sulla distinta-elenco non era leggibile e non era univocamente riferibile a Poste Italiane. Il ricorso, invece, si è limitato a sostenere la leggibilità della data e la tempestività della spedizione, senza confrontarsi adeguatamente con tale ratio decidendi. La Corte ha comunque ricordato che, nel caso di notificazione diretta a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se reca la data di spedizione apposta con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la tempestività va comunque provata con idonei elementi, che qui non sono stati efficacemente offerti. Nulla sulle spese per mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La ricevuta di spedizione è richiesta ai fini della rituale costituzione dell'appellante nel processo tributario, salvo che la funzione probatoria sia assolta da altro documento idoneo secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine e le modalità di costituzione in appello nel processo tributario richiamano le forme previste per il ricorso introduttivo, con conseguente rilevanza della prova della spedizione del gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Per le controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo di un anno, più la sospensione feriale vigente all'epoca.

  • art. 46 L. n. 69 del 2009

    La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi non si applica retroattivamente ai giudizi già pendenti.

  • art. 58 L. n. 69 del 2009

    L'efficacia del nuovo termine più breve decorre dal 4 luglio 2009, senza retroattività per i processi già instaurati.

  • d.l. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014

    La riduzione del periodo di sospensione feriale al periodo 1-31 agosto non è applicabile alla controversia, perché operante solo dal 2015.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza della ricevuta di spedizione dell'appello non determina automaticamente l'inammissibilità se l'avviso di ricevimento o altra documentazione equivalente consente di provare in modo certo la data di spedizione del plico.
  • L'avviso di ricevimento può surrogare la ricevuta di spedizione solo quando la data di invio sia apposta dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; una data manoscritta o comunque non ufficialmente certificata non è di per sé sufficiente.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una specifica ratio relativa all'inidoneità o non leggibilità del documento probatorio, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con tale ratio.
  • Per i giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo di impugnazione di un anno, con la sospensione feriale vigente ratione temporis, senza effetto retroattivo della riduzione a sei mesi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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