Cassazione Penale, Ordinanza n. 23572/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per un fatto ritenuto rientrante nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, relativo a condotta di detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della sostanza a fini di spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato la tardività dell'impugnazione, proposta oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto: il termine per il deposito scadeva il 23 dicembre 2025, mentre il ricorso era stato presentato il 16 gennaio 2026. In applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la dichiarazione è avvenuta senza formalità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come reato in materia di stupefacenti di lieve entità, oggetto della sentenza di merito confermata in appello.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso, termine ritenuto nella specie violato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso tardivo; è la base normativa della declaratoria immediata adottata dalla Corte.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è manifesta, come nel caso di tardività del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile e non consente l'esame nel merito delle doglianze.
- La tardività dell'impugnazione integra una causa di inammissibilità rilevabile immediatamente, che legittima la declaratoria senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in misura commisurata al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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