Cassazione Civile, Ordinanza n. 33168/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado, la quale aveva invece rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2013, con rettifica delle basi imponibili e richiesta di maggiori imposte e interessi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto. L'Agenzia ha chiesto, in via interlocutoria, il rinvio della trattazione per la riunione con altro giudizio pendente concernente il medesimo anno d'imposta 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva documentato la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute, con conseguente applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale conseguenza non opera quando la causa di inammissibilità o estinzione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La Corte lo richiama per affermare che, in presenza di richiesta del contribuente e deposito della domanda di definizione con il pagamento dovuto, il processo segue la disciplina speciale della definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in casodi deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione»
La Corte ne fa applicazione diretta per dichiarare estinto il giudizio di cassazione a seguito del deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato quando la causa estintiva o di inammissibilità sopravvenuta intervenga dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il tempestivo deposito della relativa documentazione e del pagamento dovuto determinano l'estinzione del processo, anche in sede di legittimità.
- La disciplina della definizione agevolata prevale sulla trattazione del ricorso quando ne siano provati i presupposti documentali richiesti dalla legge.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione o l'inammissibilità del giudizio dipenda da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
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