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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05455/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di due fabbricati contigui in Pontecagnano Faiano. I primi lamentavano che i vicini avessero sopraelevato il loro immobile, realizzando un primo piano, una copertura e una scala esterna, in violazione della distanza di 5 metri dal confine prevista dalla disciplina urbanistica locale; chiedevano riduzione in pristino e risarcimento danni. I convenuti, a loro volta, sostenevano di poter costruire in aderenza sul confine e proponevano domanda riconvenzionale per tre manufatti dei vicini che, a loro dire, violavano la stessa distanza. In primo grado veniva accolta la domanda attorea sulla sopraelevazione e riconosciuta l'usucapione del diritto di mantenere i tre fabbricati a distanza inferiore al confine. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione delle norme codicistiche sulle distanze e della normativa locale per avere la Corte d'appello applicato retroattivamente un regolamento edilizio del 1996 a una sopraelevazione realizzata nel 1994-1995; 2) omesso esame dell'inapplicabilità delle norme sulle distanze in presenza di costruzioni aderenti; 3) falsa applicazione della disciplina comunale e del principio di cronologia delle fonti; 4-6) ulteriori censure su danni e motivazione, tutte dipendenti dalla questione della disciplina applicabile; 7) violazione dell'usucapione in relazione al diritto di mantenere i manufatti a distanza inferiore; 8-10) censure su prove, planimetrie, CTU e testimonianze, ritenute decisive per escludere l'esistenza ultradecennale dei tre fabbricati e quindi l'usucapione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile la costituzione del nuovo difensore dei ricorrenti per difetto di valida autenticazione della procura in un giudizio introdotto prima della riforma del 2009. Nel merito, accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso: censura la Corte d'appello per avere applicato retroattivamente un regolamento edilizio del 1996, non ancora vigente al momento della sopraelevazione, e per avere ricavato da tale erroneo presupposto l'obbligo di rispettare la distanza dal confine di 5 metri, senza correttamente verificare la disciplina effettivamente vigente all'epoca dei lavori e il rapporto tra costruzioni in aderenza e distanze legali. Dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, perché dipendenti dalla medesima questione. Dichiara inammissibile il settimo motivo per novità della questione giuridica non dedotta nel giudizio di merito. Dichiara inammissibili l'ottavo e il decimo motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, e infondato il nono motivo sulla mancata rinnovazione della CTU, rientrando tale valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame limitatamente ai motivi accolti.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La modifica introdotta dalla L. 69/2009 sull'autenticazione della procura in calce o a margine si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009; nei giudizi anteriori resta necessaria la procura notarile per il nuovo difensore.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a)

    Ha modificato l'art. 83 c.p.c. consentendo l'autenticazione della procura anche per la nomina del nuovo difensore, ma non con efficacia retroattiva.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1

    La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova regola sulla procura ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte esamina i motivi di ricorso distinguendo tra violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza e vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze legali tra costruzioni e le eventuali deroghe della normativa locale operano solo nei casi in cui la disciplina applicabile lo consenta; non possono essere applicate in modo retroattivo in assenza di base normativa vigente al momento della costruzione.

  • art. 877 c.c.

    La costruzione in aderenza è consentita nei limiti previsti dalla norma; la sopraelevazione in aderenza non può essere considerata illegittima per effetto di una disciplina locale sopravvenuta non ancora in vigore.

  • art. 872, comma 2, c.c.

    La violazione delle norme sulle distanze edilizie può comportare tutela ripristinatoria e risarcitoria, ma solo se la violazione è accertata sulla base della normativa applicabile.

  • art. 1158 c.c.

    La Corte non entra nel merito della dedotta usucapione del diritto di mantenere i fabbricati a distanza inferiore perché la censura è inammissibile per novità.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato in relazione alla domanda di risarcimento danni e alla censura sulla usucapione; il danno da violazione delle distanze viene collegato alla lesione della proprietà confinante.

  • art. 116 c.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove mira a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 2699 c.c.

    È evocato dai ricorrenti in relazione alla valenza probatoria della planimetria; la Corte ritiene la censura inammissibile perché attiene al merito della valutazione delle prove.

  • art. 196 c.p.c.

    La rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è obbligatoria in assenza di gravi motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per il deposito della memoria, ma la Corte precisa che non può considerarsi la costituzione del nuovo difensore priva di valida procura.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, la disciplina urbanistica locale va applicata secondo il principio di temporalità: conta la normativa vigente al momento della costruzione o sopraelevazione; una regola sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente se non risulta più favorevole e comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • Quando due edifici sono in aderenza, la facoltà di sopraelevare va valutata alla luce dell'art. 877 c.c. e della disciplina locale effettivamente vigente; la distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c. rileva solo se non si è in presenza di fabbricati aderenti o di una diversa disciplina urbanistica già vigente che escluda l'aderenza.
  • La censura in cassazione che pretenda una nuova valutazione di planimetrie, testimonianze o CTU è inammissibile se mira solo a sostituire la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa delle prove.
  • La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al giudice di merito e non è dovuta automaticamente: è necessaria solo se il giudice ritiene insufficiente il materiale già acquisito o sussistano concreti gravi motivi.
  • Una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e di averne indicato l'esatta sede processuale.
  • Nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009, la procura al nuovo difensore non può essere autenticata personalmente dal difensore subentrante secondo il regime introdotto dalla L. 69/2009, che non ha efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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