Cassazione Penale, Sentenza n. 34979/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello contro la sentenza di condanna per le lesioni personali colpose derivanti da un incidente durante una competizione di go-kart. Due motivi: 1) erronea o insufficiente valutazione delle prove in ordine al nesso di causalità, con rilievo che l'evento sarebbe stato determinato dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte degli organizzatori (protezioni marginali inadeguate); 2) mancata considerazione del caso fortuito o della forza maggiore, essendo la corsa autonoma del go-kart imprevedibile e non riconducibile alla responsabilità del pilota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. La remissione della querela era stata prodotta dagli eredi della persona offesa (Mario Antonio Marinelli, poi deceduto) con accettazione da parte del Marchesciano. In conseguenza dell'estinzione del reato la condanna è stata annullata; le spese processuali sono state messe a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p.
Norme richiamate
Le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, in assenza di statuizione civile, non sono appellabili; perciò il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
Norma procedurale che giustifica la trasmissione alla Corte di Cassazione quando l'appello non è proponibile: è stata applicata per portare la vicenda in Cassazione.
Riferimento alla giurisprudenza costituzionale: la Corte Costituzionale (sent. n.151/1975) ha reso legittima l'esercitabilità della remissione della querela anche da parte degli eredi, quando tutti vi consentano; tale principio è stato invocato per ritenere efficace la remissione e conseguente estinzione del reato.
cod. proc. pen., art. 340, ultimo comma
Norma che consente di porre a carico dell'imputato le spese processuali; la Corte l'ha applicata disponendo che le spese siano a carico dell'imputato querelato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato anche se è intervenuta dopo la pronuncia di una condanna, purché la remissione sia valida (anche dagli eredi quando tutti consentono).
- La remissione della querela dagli eredi della persona offesa è efficace se tutti gli eredi la rilasciando e, se accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato con conseguente annullamento della sentenza penale senza rinvio.
- Sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, senza statuizione civile, possono non essere appellabili: in tali casi gli atti possono essere trasmessi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
- L'eccezione di causa fortuita o forza maggiore e le contestazioni sul nesso di causalità sono rilevanti solo se il reato non è già estinto; una remissione valida rende irrilevanti le questioni di responsabilità materiale perché il procedimento si estingue.
- Le spese processuali possono essere comunque regolate nonostante l'estinzione del reato, e il giudice può addebitarle all'imputato secondo le norme procedurali applicabili.
- In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente la posizione del querelante (o degli eredi) e l'eventuale possibilità di remissione, poiché ciò può incidere definitivamente sull'esito del procedimento.
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