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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4349/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati a carico dell'imputato (artt. 582, co.1 e 612, co.2 c.p.) pur riconoscendo i diritti civili della parte civile. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato per vizi formali e quindi disporre l'esecuzione della decisione impugnata (mantenere la condanna). In cassazione il ricorso è stato esaminato soprattutto sotto il profilo dell'interesse concreto della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse della parte civile: anche ammessa la legittimazione formale a ricorrere, il ricorso non prospettava un esito che potesse concretamente migliorare la posizione giuridica del Malinverni, dato che la corte territoriale aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e la riforma intervenuta riguardava solo gli effetti penali (estinzione per prescrizione). La Cassazione ha ritenuto quindi irrilevante il tema del mancato o viziato conferimento della procura speciale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, rigettando la richiesta generica di condanna alle spese formulata dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione al procedimento d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado; normative processuali di riferimento per la pronuncia impugnata.

  • art. 582, co. 1 c.p.

    Norma penale relativa al reato ascritto in primo grado; citata nella descrizione dei reati per i quali era stata pronunciata la condanna in primo grado e poi estinta per prescrizione in appello.

  • art. 612, co. 2 c.p.

    Altro capo di imputazione riformato dalla corte territoriale con dichiarazione di estinzione per prescrizione; citato nella rubrica dei reati.

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 581 c.p.p.

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente per sostenere che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato per vizi formali; la Cassazione ha tuttavia esaminato il tema principale dell'interesse a ricorrere della parte civile e lo ha ritenuto assente.

  • art. 576, co. 1 c.p.p.

    Base normativa che consente alla parte civile di proporre impugnazione; la Corte ha confermato la legittimazione formale della parte civile ma ha richiamato il requisito ulteriore dell'interesse concreto.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma richiamata in motivazione come disciplina sul rinvio alla giurisdizione civile in caso di annullamento, rilevante per valutare se l'accoglimento del gravame della parte civile possa produrre l'effetto pratico invocato.

  • art. 23, co. 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale citata in relazione alla modalità di trattazione dei ricorsi (richiesta di trattazione orale in udienza pubblica); menzionata nella fase di discussione del ricorso.

  • art. 592, co. 4 c.p.p.

    Norma richiamata circa la condanna alle spese processuali in cassazione; il difensore dell'imputato aveva chiesto l'inammissibilità o il rigetto con condanna del ricorrente alle spese, richiesta valutata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000

    Precedente giurisprudenziale richiamato a fondamento della possibilità di sanzionare il ricorrente con oneri pecuniari quando il ricorso appare manifestamente inammissibile e ciò non sia privo di colpa.

Massime di principio

  • La parte civile è formalmente legittimata a proporre impugnazione contro sentenze di proscioglimento per prescrizione, ma deve dimostrare un interesse concreto, ossia che l'accoglimento del gravame possa effettivamente portare a una situazione giuridica più favorevole per essa.
  • L'interesse a impugnare si valuta sulla base della prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione e non dalla fondatezza sostanziale della pretesa; pertanto il ricorso deve esporre chiaramente gli effetti favorevoli che si intendono ottenere.
  • Se la corte territoriale conferma le statuizioni civili, l'annullamento in cassazione potrebbe soltanto determinare il rinvio al giudice civile competente, rendendo l'impugnazione della parte civile inutile ai fini pratici e quindi priva di interesse.
  • Difetti formali nella procura o nell'impugnazione possono essere rilevanti, ma non suppliscono al requisito fondamentale dell'interesse concreto della parte civile; l'assenza di quest'ultimo rende il ricorso inammissibile anche se vi sono vizi formali dell'atto opponente.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile per difetto d'interesse, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e sanzionare il ricorrente con condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali.

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