Cassazione Penale, Sentenza n. 37289/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 26/09/2022 che aveva confermato in larga parte le condanne di primo grado per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati connessi di detenzione e cessione di marijuana. Le doglianze principali riguardano: errata qualificazione dei fatti (contestata applicazione dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90 relativo alla fattispecie di associazione per fatti di lieve entità), richiesta di riqualificazione di singoli episodi ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità), contestazione della fondatezza probatoria delle intercettazioni e dell'uso del narcotest, vizi di motivazione e di fatto, questioni processuali relative all'utilizzabilità di atti assunti durante la separazione del processo e doglianze sul trattamento sanzionatorio (entro i limiti edittali). Alcuni ricorrenti hanno inoltre lamentato carenze istruttorie e un eccesso di affidamento su prove indiziarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente applicato i principi di diritto e avesse motivato in modo congruo e logico le proprie conclusioni, valorizzando il compendio probatorio (numerose intercettazioni, perquisizioni e sequestri di significativi quantitativi di sostanza) e dando adeguata spiegazione al diniego delle qualificazioni richieste dai ricorrenti (sesto comma art. 74 e quinto comma art. 73 d.P.R. 309/90). Sono quindi confermate le pronunce di merito (con le specifiche modifiche già operate in appello rispetto al primo grado) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
La fattispecie di associazione di cui al comma 6 (associazione finalizzata a reati di lieve entità) è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente fatti di lieve entità e modalità incompatibili con fatti più gravi. La Corte ha ritenuto che, alla luce dei quantitativi, delle modalita operative e della rete distributiva, quel tipo di associazione non sussisteva nel caso concreto.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
art. 73, comma 5; art. 73, comma 4; art. 73, comma 1-bis
Il giudizio sulla 'lieve entità' ai fini del comma 5 deve basarsi non solo sulla quantità ma anche su mezzi, modalità e circostanze. La Corte ha ritenuto prevalenti gli indici di gravità e professionalità dell'attività di spaccio, giustificando il diniego della configurazione di lieve entità.
art. 192, comma 2; artt. 177, 178, 179; art. 530, comma 2
Art. 192 c.p.p.: la valutazione delle prove e la possibilità di utilizzare intercettazioni e altri elementi spettano al giudice di merito; Cassazione non reinterpreta fatti. Artt. 177-179: sulla separazione del procedimento la Corte ha verificato che, al momento della riunione, vi era consenso all'utilizzazione delle prove; pertanto non è stato violato il diritto di difesa. Art. 530 c.p.p.: il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è violato quando la motivazione di merito è logica e fondata sui fatti.
La doglianza relativa all'assenza di accertamento tecnico della capacità drogante della sostanza (richiamando la legge 242/2016) è stata ritenuta ininfluente: il giudice può fondare il convincimento anche sul narcotest e sulle altre prove acquisite, senza obbligo di perizia ogniqualvolta il quadro probatorio sia complessivamente idoneo.
Massime di principio
- La configurazione dell'associazione per fatti di lieve entità (art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90) richiede un'analisi complessiva: non conta solo la quantità sequestrata ma anche la struttura organizzativa, la ripetitività, la rete distributiva e le modalità operative. Se questi elementi denotano professionalità e ampiezza dell'attività, la deroga non si applica.
- La determinazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 comma 5 va fatta considerando un insieme di indici (quantità, mezzi, modalità, circostanze); se un indice è preponderante e adeguatamente motivato dal giudice, esso può assorbire le altre considerazioni.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se coerenti e corroborate da riscontri (perquisizioni, sequestri, arresti in flagranza), possono formare valida prova e la loro interpretazione è valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione salvo illogicità evidente.
- Sull'utilizzabilità delle prove raccolte durante una separazione del processo: l'utilizzo è legittimo se, al momento della riunione, il difensore o l'imputato hanno dato consenso o risultano le condizioni previste dalla legge; il silenzio non equivale automaticamente a diniego.
- Il giudice del merito non è tenuto a disporre sempre perizia chimica per accertare il principio attivo di una sostanza quando il quadro probatorio, compresi narcotest e riscontri investigativi, sia sufficiente a stabilire la natura e la destinazione allo spaccio.
- In Cassazione le censure che si limitano a offrire una diversa interpretazione delle stesse prove o a proporre valutazioni alternative senza mostrare vizi logico-giuridici della motivazione di merito sono, di regola, inammissibili.
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