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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02719/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di credito al consumo collegato all'acquisto e all'installazione di pannelli fotovoltaici. Il finanziato chiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento, la restituzione delle rate già pagate e il risarcimento dei danni, assumendo che l'inadempimento del fornitore/appaltatore dell'impianto giustificasse anche la caducazione del finanziamento. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda rilevando, da un lato, che la clausola contrattuale richiedeva la costituzione in mora dell'operatore commerciale e un inadempimento non di scarsa importanza, e dall'altro che nel separato giudizio contro il fornitore l'inadempimento era stato ritenuto non grave, con condanna solo al risarcimento in forma specifica e non alla risoluzione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola di finanziamento non subordinasse la risoluzione a una previa sentenza di risoluzione del contratto di fornitura e che dovessero applicarsi gli artt. 1362 ss. c.c.; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione, per asserita incomprensibilità delle ragioni del rigetto delle sue domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore della banca controricorrente. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non aggrediva una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto anche sulla considerazione che il precedente giudizio contro l'appaltatore aveva riconosciuto solo la condanna in forma specifica e un ristoro economico compatibile con la conservazione del contratto, rendendo ingiustificata la pretesa di restituzione delle rate del finanziamento. Inoltre, la censura sull'interpretazione della clausola contrattuale era reputata generica e comunque diretta a ottenere una diversa lettura del testo, non consentita in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sul vizio motivazionale, per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. e perché, in presenza di doppia conforme, era preclusa la censura sull'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha infine ribadito che non sussiste violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice si limiti a valutare le prove attribuendo maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.

Norme richiamate

  • art. 9 condizioni generali di contratto

    "il cliente abbia inutilmente effettuato la costituzione in mora dell'operatore commerciale"; "ai sensi dell'art 1455 c.c., l'inadempimento... non abbia scarsa importanza"

    La clausola è stata letta come subordinante la risoluzione del finanziamento non alla previa risoluzione giudiziale del contratto di fornitura, ma alla mora dell'operatore commerciale e alla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

  • art. 125 d.lgs. 385/1993

    La previsione contrattuale è stata considerata riproduttiva della disciplina del credito al consumo collegato, in particolare quanto ai presupposti per la risoluzione del finanziamento.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione del contratto presuppone un inadempimento non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore.

  • art. 1668, comma 2, c.c.

    Nel giudizio contro l'appaltatore, la valutazione dell'inadempimento è stata ricondotta alla disciplina dell'appalto e al rimedio della eliminazione dei difetti o della riduzione/risarcimento, non alla risoluzione, poiché i vizi erano facilmente emendabili.

  • art. 113 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata esclusa poiché la censura mirava in realtà a contestare la lettura delle clausole e l'apprezzamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende il principio di disponibilità della prova; non basta contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune di esse rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure interpretative devono indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il mero richiamo alle regole di interpretazione contrattuale non è sufficiente in cassazione se non si specifica la violazione concreta dei singoli canoni.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi, salvo la deduzione di fatti nuovi in senso storico-fenomenico.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare chiaramente le ragioni della denunciata carenza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione assolutamente mancante ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su una richiesta con contenuto concreto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incongrua; non è ammessa una mera contrapposizione tra lettura proposta dal ricorrente e lettura adottata dal giudice.
  • Chi deduce la violazione delle norme ermeneutiche deve indicare in modo puntuale quali canoni sono stati violati e in quale passaggio logico il giudice se ne sarebbe discostato; il richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. non è sufficiente.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove: essa richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso il principio di disponibilità della prova.
  • In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è preclusa se il ricorrente non indica un fatto storico nuovo e diverso rispetto a quelli già esaminati nei due gradi di merito.
  • La risoluzione del finanziamento collegato alla fornitura di un bene o servizio richiede, secondo la disciplina pattizia richiamata dalla Corte, la previa mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza; in difetto di tali presupposti, il cliente non può ottenere la restituzione delle rate già corrisposte.
  • Se nel giudizio contro il fornitore l'inadempimento è stato ritenuto non grave e sono stati riconosciuti rimedi conservativi o risarcitori idonei a mantenere il contratto, ciò può escludere che il finanziamento collegato sia risolvibile per la medesima vicenda.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate sul finanziamento può essere respinta quando la conservazione del rapporto di fornitura e i rimedi già ottenuti dal cliente rendano ingiustificato un cumulo di utilità a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoInadempimentoContratto preliminareImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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