Cassazione Penale, Sentenza n. 46828/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per furto aggravato: i ricorrenti contestavano il ruolo attribuito nel concorso nel reato (affermazione di responsabilità non comprovata), l'applicazione dell'aggravante della destrezza, la mancata valutazione o irragionevole esclusione delle circostanze attenuanti (giovani età, percorso terapeutico, risarcimento, tenuità del fatto), vizi nella dosimetria della pena e nell'applicazione della recidiva, nonché l'omessa considerazione della possibile tenuità e della prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati e per il resto inammissibili o infondati. Ha confermato la validità della valutazione del concorso di persone posta dai giudici di merito (esclusa la mera connivenza) e ha ritenuto infondate le censure sulla mancata motivazione individuale rispetto alle posizioni sovrapponibili degli imputati. Tuttavia ha ritenuto erronea l'applicazione dell'aggravante della destrezza perché la Corte territoriale aveva valorizzato atti preparatori (la simulazione del guasto) come destrezza, mentre tale aggravante riguarda le modalità immediate dell'impossessamento. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'aggravante della destrezza e ha rinviato alla Corte d'appello per nuova valutazione (verificando eventualmente altri aggravanti o rinnovando la dosimetria). Le altre doglianze (attenuanti generiche, tenuità, dosimetria e recidiva) sono state dichiarate inammissibili, assorbite o da ritenersi da valutare nuovamente in sede di rinvio ove necessario.
Norme richiamate
Definisce il concorso di persone nel reato; la Corte ha interpretato che la partecipazione materiale o psicologica (anche come guida o assicurazione per la fuga) integra il concorso e non la mera connivenza.
Norma sostanziale del furto: la pronuncia conferma la qualificazione del fatto come furto in concorso.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Aggravante collegata a particolari modalità; la Corte ha discusso la sussistenza dell'aggravante della destrezza e ne ha contestato l'applicazione quando si fonda su atti preparatori.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Riferimento all'uso di mezzo fraudolento: la Corte distingue l'uso di mezzi fraudolenti (raggiri preparatori) dalla circostanza aggravante della destrezza, che riguarda le modalità immediate dell'impossessamento.
Principi di determinazione della pena: i ricorrenti lamentavano carenza di motivazione sulla dosimetria; la Corte ha ritenuto inammissibili o assorbite alcune doglianze e ha rinviato la valutazione della pena nella parte relativa all'aggravante annullata.
Tenuità del fatto: il ricorso che chiedeva il riconoscimento della tenuità è stato ritenuto da valutare in sede di rinvio, essendo la questione assorbita dalla revisione della qualificazione aggravante.
Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità e per risarcimento: la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione specifica sulla mancata concessione non fosse dovuta quando il giudice ha evidenziato la gravità complessiva e non distinzioni significative tra i concorrenti.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per estendere una censura ad altro imputato; la Corte ha ritenuto applicabile il motivo relativo alla destrezza anche a Di Giorgio per la connessione delle posizioni.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della "destrezza" deve riguardare le modalità immediate dell'impossessamento (prima o durante il fatto), non può essere ricavata unicamente da atti preparatori o da una messa in scena antecedente: questi ultimi possono invece fondare l'aggravante del mezzo fraudolento.
- La distinzione tra mera connivenza e concorso si fonda sulla presenza di un contributo consapevole che può essere anche materiale oppure morale (es. assicurare la fuga, guidare l'auto, fornire sicurezza all'autore materiale): chi svolge tali compiti può rispondere come concorrente.
- Due sentenze di merito conformi (cosiddetta "doppia conforme") si integrano e possono essere esaminate congiuntamente dalla Cassazione ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione.
- Quando la Corte territoriale motiva la gravità complessiva e non distingue il grado di partecipazione tra i concorrenti, non è sempre dovuta una motivazione specifica per ciascuna attenuante non concessa, salvo che emergano elementi di differenziazione rilevanti.
- Le censure sulla dosimetria e sulla recidiva possono risultare assorbite o impregiudicate in relazione alla riesamina di circostanze aggravanti o attenuanti annullate: può rendersi necessario il rinvio per rideterminare la pena.
- Per impugnare efficacemente l'applicazione di un'aggravante è utile dimostrare concretamente che l'elemento caratterizzante (es. abilità, astuzia immediata) manchi nella fase di impossessamento e che l'azione si limiti a sfruttare una distrazione non provocata.
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