Cassazione Civile, Ordinanza n. 38768/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Alcuni contribuenti avevano impugnato cartelle di pagamento relative alla TARSU 2008 emesse nei confronti della società di riscossione e del Comune, deducendo il difetto di notifica delle cartelle, l'illegittimità dell'aumento della TARSU e l'incompetenza del Sindaco a disporre la variazione delle aliquote, che sarebbe spettata al Consiglio comunale. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado; in appello i contribuenti avevano ottenuto l'accoglimento, con riconoscimento della legittimità del ricorso cumulativo e, nel merito, dell'illegittimità della determina sindacale di aumento della tariffa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per genericità dell'appello, sostenendo che i contribuenti avrebbero riproposto le difese di primo grado senza specificare i motivi; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 18 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia e per incertezza assoluta degli elementi essenziali del ricorso introduttivo; (3) violazione dell'art. 13 L.R. Sicilia n. 7/1992, come integrato dall'art. 41 L.R. n. 26/1993, sostenendo che nella Regione Sicilia la competenza residuale sulla variazione delle tariffe dei tributi locali spetterebbe al Sindaco e non al Consiglio comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né indicato adeguatamente gli atti processuali necessari a verificare la doglianza sulla genericità dell'appello e sull'inammissibilità del ricorso introduttivo. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché, pur richiamando un principio astratto corretto sulla competenza del Sindaco in materia di rideterminazione annuale della TARSU nei comuni siciliani, censurava solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; restava infatti non attaccata l'ulteriore ragione decisoria secondo cui il Sindaco non poteva modificare le tariffe per annualità precedenti al bilancio di previsione 2008. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'appello deve contenere motivi specifici; la censura in cassazione richiede la trascrizione o indicazione puntuale dei motivi di appello contestati.
la doglianza di omessa pronuncia presuppone la specifica indicazione della questione processuale o di merito che si assume non esaminata.
richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e ai doveri di specificazione del ricorso.
richiamato quale norma del processo tributario relativa all'appello e alle eccezioni.
il ricorso introduttivo deve contenere elementi essenziali sufficientemente individuati; la censura sulla loro mancanza va specificamente allegata e trascritta.
art. 13 L.R. Sicilia n. 7/1992
in Sicilia attribuisce al Sindaco una competenza residuale nella materia richiamata, compresa la rideterminazione annuale della TARSU, salvo diversa attribuzione statutaria o normativa.
art. 41 L.R. Sicilia n. 26/1993
norma integrativa richiamata dal ricorrente a sostegno della competenza del Sindaco.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o almeno indicando con precisione il contenuto dei motivi di appello e gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza accesso ai fascicoli di merito.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione delle norme sul contenuto del ricorso/appello è inammissibile se non individua in modo specifico la questione non esaminata e i fatti processuali rilevanti su cui si fonda l'errore denunciato.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché l'eventuale accoglimento di una sola doglianza non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- In materia di TARSU nei comuni siciliani, la rideterminazione annuale della tariffa è riferibile, in via residuale, al Sindaco, salvo diversa attribuzione normativa o statutaria, ma la questione va attaccata considerando tutte le autonome ragioni poste a base della decisione di merito.
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