Cassazione Penale, Sentenza n. 18847/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva, in parziale riforma del giudizio di primo grado, dichiarato la responsabilità dei medesimi per vari reati tra cui: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), emissione e utilizzazione di fatture false (art. 8 e art. 18 D.Lgs. n. 74/2000), traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies c.p.), autoriciclaggio (art. 648‑ter.1 c.p.) e associazione a delinquere (art. 416 c.p.). Le censure principali censuravano: (i) vizi di motivazione e travisamento della prova relativi alla qualificazione delle società emittenti come “cartiere” e alla fittizietà oggettiva/soggettiva delle operazioni; (ii) errata valutazione degli effetti del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) sulla configurabilità del reato tributario; (iii) eccesso di pena e mancato riconoscimento di attenuanti; (iv) illegittima confisca di beni intestati a terzi (coniuge); (v) carenze procedurali relative al rifiuto di rinnovazione dell'istruttoria in appello; (vi) rilievi specifici sulla natura del reato di autoriciclaggio e sulla correlazione tra imputazione e sentenza. Un motivo nuovo invocato per Lena ha segnalato una pronuncia successiva (art. 425 c.p.) favorevole alla moglie relativamente agli immobili oggetto di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella loro quasi totalità. Sul piano processuale ha richiamato e confermato i principi di limite del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione del merito e di travisare il fatto), l'eccezionalità della rinnovazione istruttoria in appello e l'insussistenza dei presunti vizi motivazionali — ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito un'adeguata, coerente e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla fittizietà, in parte soggettiva ed in parte oggettiva, delle operazioni fatturate e alla configurabilità dei reati contestati (anche traffico illecito di rifiuti, autoriciclaggio e associazione). In particolare la Suprema Corte: - ha confermato che la giurisprudenza (anche Sezioni Unite civili n. 22727/2022 e pronunce CJEU) giustifica l'esclusione dell'effetto neutro del reverse charge in presenza di frode/fatture inesistenti; - ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'organizzazione fraudolenta e del ruolo dei ricorrenti nella filiera; - ha escluso i vizi procedurali denunciati e ha rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria come non necessarie; - ha inoltre respinto le doglianze relative alla quantificazione della pena e alla confisca, ritenendo la motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente le condanne confermate in Corte d'appello restano efficaci (salvo quanto già definito per prescrizioni accertate in sede di appello).
Norme richiamate
La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti può ricorrere sia in caso di inesistenza oggettiva sia soggettiva (diversità tra chi ha effettuato la prestazione e il soggetto indicato). La Corte ha ritenuto che la sussistenza della fittizietà (anche soggettiva) possa integrare il reato quando sia provato il dolo finalizzato all'evasione e che il meccanismo di reverse charge non neutralizza automaticamente la rilevanza penale della fatturazione fittizia.
Riguarda il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto compatibile l'attribuzione di responsabilità sia per utilizzazione sia per emissione quando si tratta di documenti diversi e si dia prova della rispettiva funzione nel sistema fraudolento.
art. 12‑bis D.Lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari: la Corte ha autorizzato misure ablative anche su beni intestati a terzi quando sia dimostrata la 'disponibilità' di fatto del reo sui cespiti.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: la Corte ha confermato che un sistema di fatturazioni soggettivamente inesistenti, finalizzato a occultare la reale provenienza del materiale e a rendere non tracciabile la filiera, può integrare la fattispecie quando siano dimostrati continuità, organizzazione, ingenti quantitativi e consapevolezza dei partecipi.
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha ribadito che può rispondere di autoriciclaggio l'intraneus che abbia concorso nel reato presupposto; inoltre il principio applicativo è che la condotta autoriciclatoria può fondarsi su uno dei reati‑presupposto, non è richiesta l'identità fisica tra tutti gli autori dei diversi reati‑presupposto e degli autori dell'operazione di riciclaggio.
Associazione a delinquere: la Corte ha confermato che la prova può emergere da un insieme di fattori (creazione di società cartiere, ruoli operativi concreti, ripetizione sistematica delle condotte) che dimostrino l'indeterminatezza del programma criminoso e l'affectio societatis degli aderenti.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Individuazione dei vizi rilevabili in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità delle censure di motivazione e il divieto di travisamento del fatto volto a rinnovare la valutazione del merito.
Principio relativo alla valutazione della necessità/pericolosità delle prove richieste in rinnovazione: la Corte d'appello ha motivato perché non fossero necessarie le prove addotte dalla difesa e la Cassazione ha ritenuto congrua quella valutazione.
art. 611 cod. proc. pen. (commi 1‑bis e 1‑ter)
Norme che regolano la trattazione orale in presenza e le richieste difensive; richiamate in atti come istanza regolare di discussione.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principi di corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto corretta la correlazione tra i capi e le statuizioni, respingendo l'eccezione di violazione del diritto di difesa avanzata dai ricorrenti.
art. 192 e art. 530 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova e sull'attendibilità delle testimonianze: la Cassazione ha ricordato che le doglianze attinenti alla valutazione della prova non sono deducibili come violazioni di legge e devono essere inquadrate come eventuali vizi motivazionali, secondo limiti stringenti.
art. 2 cod. pen. (irretroattività)
Principio di irretroattività della legge penale sostanziale e limiti all'applicazione retroattiva di mutamenti interpretativi; la Corte ha ritenuto che l'orientamento enucleato dalle Sezioni Unite civili (sulla indetraibilità IVA in caso di fatture inesistenti) non costituisse un overruling imprevedibile, essendo coerente con precedente giurisprudenza.
Normativa/giurisprudenza europea (art. 7 CEDU; pronunce CJEU)
La Corte ha richiamato il principio generale europeo circa la prevedibilità del diritto penale (art.7 CEDU) e pronunce della Corte di Giustizia UE che supportano la possibilità per gli Stati membri di negare effetti di detrazione IVA in presenza di frode che altera il sistema.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: in sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione del giudice di merito, non a una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testi.
- La fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti può integrare il reato tributario; il regime di reverse charge non garantisce automaticamente una 'neutralità' ai fini penali quando è dimostrata la frode: l'assenza di corrispondenza sostanziale tra documenti e realtà esclude il diritto alla neutralizzazione dell'IVA.
- Per il reato di traffico illecito di rifiuti è decisivo l'insieme organizzativo e la continuatività: ripetute fatturazioni fittizie, formulari alterati, assenza di luoghi di carico reali e uso sistematico di 'cartiere' possono dimostrare gestione non tracciabile e ingente quantitativo, anche se singole operazioni appaiono formalmente documentate.
- L'autoriciclaggio richiede che il soggetto abbia partecipato al reato presupposto (sia intraneus): chi ha concorso anche in uno solo dei reati‑presupposto e poi partecipa alla fase di occultamento può essere ritenuto responsabile dell'autoriciclaggio se era consapevole dell'origine delittuosa delle utilità.
- La confisca per equivalente può colpire beni intestati a terzi quando il condannato abbia la disponibilità di fatto sui beni (signoria di fatto): la titolarità formale non esclude la misura se provata la disponibilità e l'origine illecita dei proventi.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello sono eccezionali e vanno motivate con precisione; il rifiuto è legittimo quando il giudice di appello spiega perché le prove richieste non siano necessarie.
- Un mutamento giurisprudenziale non è automaticamente ostativo ai processi passati: la Corte valuta la prevedibilità dell'orientamento nomofilattico; se la soluzione era ragionevolmente prevedibile alla luce di precedenti pronunce, non opera il divieto di retroattività.
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