Cassazione Penale, Sentenza n. 38608/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 14/06/2021 che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di lesioni e minacce. Il ricorso censurava: 1) violazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa); 2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per omesso esame di questioni dedotte in appello; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'attendibilità della persona offesa (Galli Claudio); 4) violazione dell'art. 192 c.p.p. circa la sussistenza del reato di minaccia. Le censure miravano in larga parte a ridiscutere la valutazione delle fonti probatorie e la motivazione del giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla legittima difesa in considerazione della ricostruzione dei fatti (contemporanea aggressione reciproca esclude legittima difesa). Le doglianze che proponevano una diversa valutazione delle prove sono state giudicate fattuali e non sindacabili in sede di legittimità, non essendo indicati specifici travisamenti delle emergenze probatorie. Inoltre, la Corte ha ricordato che la presunta violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 e art. 533 c.p.p.) non è deducibile in Cassazione come violazione di legge salvo che non comporti una delle ipotesi tassative previste dall'art. 606 (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non applicabile la legittima difesa perché, secondo la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito, i due contendenti si sono lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione; la legittima difesa è esclusa in tali ipotesi.
Il motivo che denunciava omesso esame di questioni devolute in appello è stato qualificato come doglianza di merito, volta a una rivalutazione delle prove, e pertanto non idonea a fondare il ricorso di legittimità.
Le censure relative alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa sono state considerate deduzioni di merito; la violazione delle regole di valutazione della prova non è automaticamente deducibile in Cassazione salvo che provochi una nullità o altro vizio rilevante ai sensi di legge.
Le doglianze costituivano vizi motivazionali e non sono state riconducibili a una violazione dell'art. 125, pertanto non deducibili in Cassazione come fatto strutturante un vizio di diritto.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 2‑bis, lett. b e lett. c)
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità del ricorso di legittimità: le violazioni processuali sono deducibili solo se rientrano nelle ipotesi tassative (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza). L'errata valutazione delle prove non rientra tra tali ipotesi e non può essere aggirata qualificandola come error in iudicando.
La norma sulle regole di giudizio non è sanzionata da nullità automatica; la presunta inosservanza non è, di per sé, deducibile in Cassazione salvo l'esistenza di una conseguenza invalidante prevista dalla legge.
Massime di principio
- La legittima difesa è esclusa quando l'aggressione è reciproca e contemporanea: in tali casi la valutazione è di fatto e non si supera facilmente il giudizio di merito in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: censure che richiedono una diversa valutazione delle fonti probatorie sono inammissibili se non accompagnate da specifici e circostanziati indizi di travisamento probatorio.
- Per dedurre in Cassazione la violazione di norme processuali (es. sulla valutazione della prova) è necessario dimostrare che la violazione abbia prodotto una delle conseguenze tassative previste dall'art. 606 c.p.p. (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza).
- Non è possibile aggirare i limiti di deducibilità qualificando come 'errore in iudicando' una mera critica alla motivazione o alla valutazione delle prove: tale figura riguarda l'errata applicazione della norma sostanziale.
- Chi impugna in Cassazione deve individuare in modo preciso e documentato il presunto travisamento delle emergenze probatorie operato dal giudice di merito, pena la dichiarazione di inammissibilità.
- Ricorsi manifestamente infondati o basati su questioni meramente valutative possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. ammenda).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →