Cassazione Civile, Sentenza n. 28973/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La AAMM s.r.l. impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo in parte l'appello dell'Agenzia, aveva rideterminato la base imponibile per l'imposta complementare di registro e per le imposte ipotecaria e catastale, ritenendo che il precedente giudicato (sentenza della CTP di Foggia n. 31/6/2012) riguardasse solo l'imposta suppletiva di registro e non potesse essere esteso agli altri tributi. La contribuente deduceva la violazione del giudicato esterno che aveva qualificato l'atto come conferimento di azienda; l'Agenzia sosteneva invece che l'atto dovesse essere qualificato come trasferimento di singoli beni e che la CTR avesse correttamente rideterminato la base imponibile tenendo conto anche delle passività trasferite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della AAMM s.r.l., ritenendo che il giudicato esterno relativo alla qualificazione giuridica del negozio (conferimento di azienda) si estende anche ai giudizi relativi ai tributi connessi quando la determinazione della base imponibile è disciplinata unitariamente dalla legge (in particolare tra imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale). La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari della contribuente; i ricorsi dell'Agenzia sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Tariffa, parte prima; artt. 51, 52, 53)
La disciplina del d.P.R. 131/1986 è utilizzata per individuare la natura e la misura dell'imposta di registro e la connessione normativa con imposte correlate; la Corte rileva che, quando la qualificazione giuridica dell'atto incide sulla determinazione della base imponibile secondo la stessa disciplina, il giudicato sulla qualificazione è opponibile anche per le imposte connesse.
d.lgs. n. 347 del 1990 (artt. 2 commi 1 e 2; art. 10 comma 1; richiamo alla Tariffa)
Il d.lgs. 347/1990 stabilisce il nesso tra la base imponibile dell'imposta ipotecaria/catastale e quella dell'imposta di registro; la Corte ne trae la conseguenza che la qualificazione giuridica che determina la base imponibile per il registro rileva anche per le imposte ipotecaria e catastale, giustificando l'efficacia espansiva del giudicato.
Articolo richiamato per il principio dell'autorità del giudicato esterno: l'accertamento giudiziale su una situazione giuridica o di fatto decisiva tra le stesse parti preclude la riapertura della questione in un successivo giudizio.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norma invocata quale motivo di Cassazione per violazione di legge (n. 3) e omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo (n. 5); la Corte analizza e valuta i profili di violazione dedotti.
Richiamato nel contesto del giudicato esterno e dell'efficacia delle sentenze tra le stesse parti; utilizzato per sostenere la preclusione alle diverse decisioni sulla stessa qualificazione giuridica.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come principi costituzionali (accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo) che valorizzano la stabilità degli accertamenti giudiziali e l'esigenza di certezza derivante dal giudicato.
art. 43 legge fallimentare (modificato) e d.lgs. n. 5/2006
Richiamati in relazione alla richiesta di interruzione del giudizio per fallimento della società; la Corte afferma che l'apertura del fallimento non interrompe il giudizio di legittimità.
norme processuali emergenziali richiamate (d.l. n.137/2020, art.23 c.8-bis conv. l.176/2020; d.l. 30/12/2021 n.228 art.16 c.1)
Richiamate per descrivere la modalità di trattazione dei ricorsi (camera di consiglio senza udienza pubblica per pandemia/novità normative).
Massime di principio
- Un giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica di un atto tra le stesse parti è opponibile anche in giudizi relativi a tributi diversi quando le norme attribuiscono ai tributi la medesima regola per la determinazione della base imponibile (efficacia espansiva del giudicato).
- Nei casi in cui la legge collega espressamente la base imponibile di più imposte (es. imposta di registro con imposte ipotecaria/catastale ai sensi del d.lgs. 347/1990), la qualificazione giuridica fatta valere in un giudizio su un tributo rileva automaticamente per gli altri tributi collegati.
- L'efficacia del giudicato non è invece automatica quando si tratta di tributi strutturalmente diversi (es. IVA vs imposte sui redditi): in tali ipotesi l'accertamento in un giudizio può non precludere il riesame in un altro giudizio.
- Prima di proporre un nuovo contenzioso su questioni già decise, verificare l'esistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti e valutare se la disciplina normativa rende unitaria la determinazione della base imponibile; se sì, sollevare tempestivamente l'eccezione di giudicato esterno.
- In contenziosi tributari complessi, attenersi alle regole dell'unità dell'impugnazione: la prima impugnazione determina la pendenza dell'unico processo e le impugnazioni successive si convertono in incidentali se notificate poi.
- L'apertura del fallimento non interrompe il processo di legittimità: in Cassazione la procedura può proseguire anche dopo il fallimento della parte.
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