Cassazione Penale, Sentenza n. 34975/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto dal G.I.P. del Tribunale di Lodi il 30 gennaio 2026 alla custodia cautelare in carcere, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2026 che aveva confermato la misura. Gli sono contestati furti pluriaggravati, tra cui quello di 5.200 euro custoditi nell’ATM di una filiale bancaria, commessi l’11 novembre 2025 a Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo; la decisione menziona anche un addebito relativo a ordigni esplosivi, senza indicarne in modo determinabile il titolo di reato. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità dell’ordinanza cautelare perché il G.I.P. non avrebbe svolto la prognosi richiesta dall’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. sulla possibilità di irrogare una pena superiore a tre anni; 2) inutilizzabilità delle videoriprese del corridoio condominiale di accesso alle cantine, che la difesa riteneva spazio privato e sosteneva potessero aver ripreso anche l’interno di una cantina e comportamenti comunicativi, con conseguente necessità delle garanzie previste per le intercettazioni; 3) insufficienza e illogicità degli elementi identificativi e indiziari, inclusi il riconoscimento degli operanti, il confronto con le immagini e le dichiarazioni di un coindagato, nonché mancanza di riscontri individualizzanti e di prova del collegamento tra il ricorrente, la cantina e il veicolo diretto al luogo del furto; 4) insufficienza del quadro indiziario e mancata individuazione del contributo concreto del ricorrente, con rischio di attribuirgli le condotte altrui per mera contiguità; 5) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sull’attualità della pericolosità e sull’inadeguatezza di misure meno afflittive. Il difensore ha depositato memoria l’8 luglio 2026, ribadendo le censure.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la decisione non comporta la sua rimessione in libertà. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’omessa prognosi denunciata non rientri tra le nullità tassativamente previste dall’art. 292 c.p.p. e che, inoltre, la questione non risultasse specificamente devoluta al Tribunale del riesame. Ha respinto il secondo motivo: le immagini e gli atti indicavano che la telecamera non riprendeva l’interno delle cantine; l’allegazione circa l’accesso esclusivo al corridoio era generica e priva di riscontri. Il corridoio e le pertinenze condominiali non costituiscono privata dimora, perciò le riprese di comportamenti non comunicativi erano utilizzabili come prova atipica e non richiedevano autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che il riconoscimento degli operanti era stato effettuato sulla visione dell’intera sequenza e che il giudice del riesame poteva apprezzare direttamente le immagini, con motivazione coerente. Le dichiarazioni del coindagato erano successive all’ordinanza cautelare e non decisive, poiché il giudizio indiziario si fondava su un patrimonio conoscitivo autonomo. Il quarto motivo è stato giudicato generico e non adeguatamente confrontato con la ricostruzione cautelare, che valorizzava il complesso degli elementi investigativi e, tra l’altro, il rientro del ricorrente alla base logistica con il volto ancora coperto da un mefisto. Ha respinto anche il quinto motivo: il Tribunale aveva motivato sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’inidoneità degli arresti domiciliari nell’abitazione prospettata. La cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Invero, la dedotta omissione motivazionale del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità che, all’esito del giudizio, possa essere irrogata una pena superiore a tre anni non integra alcuna delle cause di nullità dell’ordinanza cautelare tassativamente previste dall’art. 292 cod. proc. pen.
La mancanza della prognosi sulla pena superiore a tre anni non determina, di per sé, una nullità dell’ordinanza cautelare, se tale vizio non è incluso tra le nullità tassativamente previste dall’art. 292 c.p.p.
Invero, la dedotta omissione motivazionale del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità che, all’esito del giudizio, possa essere irrogata una pena superiore a tre anni non integra alcuna delle cause di nullità dell’ordinanza cautelare tassativamente previste dall’art. 292 cod. proc. pen.
Le nullità dell’ordinanza cautelare sono tassative; l’omissione motivazionale denunciata non invalida il provvedimento se non è riconducibile a una delle ipotesi previste dalla disposizione.
Ed invero, questa Corte ha affermato che le videoriprese di comportamenti non comunicativi, rappresentativi della mera presenza di persone o cose e dei relativi movimenti, costituiscono prova atipica quando siano eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, nonché in ambienti privati diversi dal domicilio, mentre soltanto le captazioni effettuate all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di privata dimora, in quanto lesive della garanzia posta dall'art. 14 Cost., devono essere qualificate come prove illecite ed appartengono, pertanto, all'area dell'inutilizzabilità patologica (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500-01).
Le videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate in luoghi pubblici o in ambienti privati diversi dal domicilio sono prove atipiche; le riprese all’interno della privata dimora, invece, sono illecite e inutilizzabili.
art. 14 Cost.
Ed invero, questa Corte ha affermato che le videoriprese di comportamenti non comunicativi, rappresentativi della mera presenza di persone o cose e dei relativi movimenti, costituiscono prova atipica quando siano eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, nonché in ambienti privati diversi dal domicilio, mentre soltanto le captazioni effettuate all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di privata dimora, in quanto lesive della garanzia posta dall'art. 14 Cost., devono essere qualificate come prove illecite ed appartengono, pertanto, all'area dell'inutilizzabilità patologica (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500-01).
La tutela costituzionale della riservatezza domiciliare rileva per le videoriprese effettuate all’interno di luoghi qualificabili come privata dimora; non si estende automaticamente agli spazi condominiali comuni.
In tale prospettiva, la percezione diretta delle immagini da parte dell'organ(o) giudicante non si risolve, cioè, in un apprezzamento congetturale del materiale investigativo, ma costituisce esercizio di una facoltà valutativa intrinsecamente connessa alla natura stessa del documento audiovisivo, il cui contenuto rappresentativo può essere autonomamente scrutinato dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto e dell'identificazione dei suoi protagonisti, purché l’iter inferenziale risulti sorretto, come nel caso di specie è avvenuto, da una motivazione logicamente coerente e adeguatamente ancorata, per quanto succinta, ai dati obiettivamente emergenti dai frame esaminati.
Nel giudizio cautelare il giudice può apprezzare direttamente il contenuto rappresentativo delle videoregistrazioni e fondarvi la valutazione indiziaria, purché il percorso inferenziale sia logicamente coerente e ancorato ai dati obiettivi.
Non rispondente al vero, in specie, è l’assunto difensivo secondo cui il giudice del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con la possibilità di applicare gli arresti domiciliari, poiché l'ordinanza impugnata reca una specifica ed argomentata valutazione di inidoneità della soluzione abitativa prospettata dal ricorrente ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., ritenuta non adeguata ad assicurare un efficace contenimento del pericolo cautelare.
La misura degli arresti domiciliari può essere esclusa quando la soluzione abitativa proposta sia motivatamente ritenuta inidonea a contenere efficacemente il pericolo cautelare.
Va, al riguardo, evidenziato in via preliminare come non colgano nel segno le deduzioni difensive volte a sostenere che la telecamera installata lungo il corridoio di accesso alle cantine fosse idonea a captare immagini anche dell’interno di una di esse.
La Corte ha valutato unitariamente le deduzioni contenute nella memoria difensiva con i motivi di ricorso, ritenendole ammissibili nel quadro processuale richiamato.
Tyson Halilovic propone, con l’assistenza dell’avv. Donatella Frojo, ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso nella narrazione processuale; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il difensore contesta che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le riprese video operate da una telecamera collocata nel corridoio condominiale di accesso ai locali cantina dello stabile sito in Sant’Angelo Lodigiano, escludendo che tale luogo possa essere ricompreso nella nozione di privata dimora e qualificando, di conseguenza, le captazioni come mera attività di osservazione in luogo non protetto.
La disposizione è richiamata nell’esposizione dei motivi per individuare il vizio di violazione di legge denunciato; la Corte rigetta la censura dopo aver ritenuto legittima l’utilizzabilità delle riprese.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
L’ordinanza impugnata si sottrae ai denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione, essendo sorretta da un impianto argomentativo organico, logicamente non disarticolato e giuridicamente corretto, idoneo a dar conto in modo esaustivo delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione cautelare presenta un percorso argomentativo organico, logicamente coerente e idoneo a esporre le ragioni della decisione.
In data 8 luglio 2026 il difensore del ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. con la quale, replicando alle argomentazioni sulla scorta delle quali il Sostituto Procuratore generale ha invocato la declaratoria di inammissibilità, ha ribadito le censure difensive già veicolate con il ricorso.
La norma è richiamata quale base processuale per il deposito della memoria difensiva; la sentenza non ne enuncia uno specifico principio interpretativo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Copia del presente provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso cautelare senza rimessione in libertà, la cancelleria trasmette copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- L’omissione della prognosi prevista dall’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. non determina una nullità dell’ordinanza cautelare se non è riconducibile alle nullità tassativamente previste dall’art. 292 c.p.p.; il Tribunale del riesame deve inoltre esaminare le questioni specificamente devolute con l’impugnazione.
- Le videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate in spazi comuni condominiali, anche se l’accesso è delimitato o riservato, sono utilizzabili come prova atipica quando tali spazi non siano riconducibili alla nozione di privata dimora e le riprese non penetrino nell’interno del domicilio.
- Il riconoscimento informale effettuato dalla polizia giudiziaria non è una ricognizione tipica soggetta alle relative formalità: è un accertamento di fatto liberamente valutabile, la cui attendibilità dipende dall’affidabilità dell’identificazione e dalle modalità concrete dell’osservazione.
- Il giudice del riesame può esaminare direttamente immagini e videoregistrazioni e fondarvi la valutazione indiziaria, purché esponga un ragionamento coerente e ancorato ai dati obiettivamente percepibili.
- Una doglianza relativa a dichiarazioni acquisite dopo l’ordinanza cautelare non è decisiva se il giudizio indiziario originario poggia su un patrimonio conoscitivo distinto e autonomamente sufficiente.
- Le censure sulla gravità indiziaria devono confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione e gli elementi valorizzati dal giudice cautelare; la loro mera svalutazione assertiva non dimostra l’illogicità della motivazione.
- La valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura deve essere concreta e motivata; gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati quando la soluzione abitativa prospettata non assicuri un efficace contenimento del pericolo.
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