Cassazione Civile, Ordinanza n. 16729/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per infedele dichiarazione e omessa compilazione del quadro RW, assumendo che il contribuente fosse rimasto residente in Italia nell'anno d'imposta 2015. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di essere residente nel Regno Unito, producendo una certificazione a sostegno della propria tesi. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo, da un lato, rilevante la mancata cancellazione dall'anagrafe e l'omessa iscrizione all'AIRE; dall'altro, che il certificato esibito non dimostrasse una residenza effettiva nel Regno Unito ma solo la presenza fisica nello Stato estero. La CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo di ricorso, qualificato come vizio di motivazione apparente, sostenendo che la sentenza d'appello non consentisse di ricostruire l'iter logico seguito e, in sostanza, che la CTR avesse mal valutato le risultanze documentali sulla residenza e la gerarchia tra certificazioni provenienti dai due ordinamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ma ha respinto l'unico motivo. Ha escluso che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente, osservando che l'iter logico era chiaramente ricostruibile: la CTR aveva ritenuto non idonea la certificazione prodotta a provare la residenza nel Regno Unito e aveva comunque accertato in fatto l'effettiva residenza in Italia, valorizzando la mancata cancellazione dall'anagrafe, la permanenza di cariche in enti con sede in Italia e l'irrilevanza della dedotta falsità della firma sulla dichiarazione dei redditi. La Corte ha precisato che il giudice d'appello aveva compiuto una valutazione in fatto sulla residenza effettiva e prevalente, tra elementi formali provenienti dai due Paesi, e che le censure ulteriori tendevano impropriamente a prospettare violazioni di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la Corte esclude l'applicazione della disciplina richiamata nella proposta accelerata, perché la ragione del rigetto è diversa da quella posta a base della proposta stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non sia possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non ricorre quando dalla sentenza sia comprensibile il percorso argomentativo, anche se la valutazione di merito sia sfavorevole alla parte.
- In materia di residenza fiscale, la prova della residenza effettiva può essere scrutinata dal giudice nazionale sulla base di elementi formali e sostanziali; un certificato estero non preclude, di per sé, l'accertamento dell'effettività della residenza in Italia.
- La mancata iscrizione all'AIRE e la persistente relazione del contribuente con strutture e incarichi in Italia possono essere valorizzate come indici fattuali della residenza interna, ove il giudice li ritenga decisivi all'esito della valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso che formalmente denuncia un vizio motivazionale ma, in sostanza, mira a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione dei fatti tende a risolversi in una censura di merito non scrutinabile come error in procedendo o in iudicando se la motivazione del giudice di merito è logicamente intellegibile.
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