Cassazione Penale, Ordinanza n. 33986/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/12/2024. I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di un fatto inizialmente qualificato come concorso in simulazione di reato e poi riqualificato dal giudice di merito in favoreggiamento. Con il primo motivo, comune a entrambi, contestavano la configurabilità del reato di favoreggiamento, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo, anch'esso comune, deducevano la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che la riqualificazione avrebbe leso il diritto di difesa. Inoltre, uno dei ricorrenti censurava l'insussistenza dei presupposti della ritrattazione, mentre l'altro contestava l'utilizzabilità delle proprie dichiarazioni rese quando non era ancora indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo richiedesse una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità; che il secondo motivo fosse generico, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e puntuale la possibilità di riqualificare il fatto storico da concorso in simulazione di reato a favoreggiamento senza violare il diritto di difesa; ha infine rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente escluso la sussistenza dei presupposti della ritrattazione e aveva spiegato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da uno dei ricorrenti prima dell'iscrizione nel registro degli indagati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato indirettamente per la nozione di favoreggiamento, quale reato oggetto di riqualificazione rispetto al fatto storico contestato
evocato solo in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese prima dell'iscrizione nel registro degli indagati, senza specificazioni testuali ulteriori
richiamato implicitamente dal motivo sulla correlazione imputazione-sentenza e dalla risposta della Corte sulla legittimità della riqualificazione del fatto storico
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio fattuale o di una ricostruzione alternativa dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando il giudice riqualifica giuridicamente il medesimo fatto storico in base agli elementi già emersi nel processo, purché la motivazione sia coerente e non sia compresso il diritto di difesa.
- La censura sulla ritrattazione è infondata se la sentenza di merito esclude, con motivazione puntuale, la ricorrenza dei relativi presupposti normativi.
- Le dichiarazioni rese da una persona prima che assuma la qualità formale di indagato possono essere utilizzate secondo le regole processuali applicabili, se il giudice di merito ne spiega adeguatamente l'ammissibilità e la rilevanza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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