Sentenza n. 5667/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta dal Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, avente ad oggetto: “Accordo Quadro per l’Affidamento del Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento in impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti, su aree ubicate nelle province di Napoli e Caserta. Lotto 1 - provincia Napoli; Lotto 2 - provincia Caserta; lotto 3 – Campo rom Ponte Riccio (NA)”, con esclusivo riferimento al Lotto 1 - CIG B8E080D501, nella parte in cui con gli atti stessi si è escluso il RTI esponente dalla procedura di gara, e, in particolare: - del provvedimento di esclusione prot. n. 3075 dalla procedura, adottato in data 6.3.2026; - della nota prot. n. 35/17-9-4-2 del 6.3.2026, con cui la Committente ha comunicato all’esponente l’adozione dell’intervenuto provvedimento di esclusione; - di tutti i verbali di gara, anche istruttori, ancorché non conosciuti; - dell’eventuale (non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altri concorrenti; con richiesta, in subordine, ove l’interesse primario alla riammissione alla gara in vista dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara de qua e, quindi, all’esecuzione dell’appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dal Lotto 1 della procedura per l'affidamento di servizi di identificazione, caratterizzazione, rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati, nonché gli atti di gara connessi
Esito
La controversia
La capogruppo mandataria di un costituendo RTI ha impugnato l’esclusione dalla gara per il Lotto 1, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha chiesto in via principale l’annullamento dell’esclusione e la riammissione alla procedura, e in subordine il risarcimento per equivalente del pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di concorrere all’aggiudicazione e all’esecuzione dell’appalto. Il testo non specifica i singoli profili di illegittimità dedotti. In corso di giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare per mancato previo contraddittorio procedimentale e la successiva rivalutazione favorevole da parte della struttura commissariale, la ricorrente ha ottenuto l’aggiudicazione, disposta il 27 agosto 2026; con nota del 9 settembre 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la ricorrente ha conseguito l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso: la riammissione alla procedura e l’aggiudicazione della commessa. Non ha esaminato nel merito i singoli vizi dedotti né la domanda risarcitoria subordinata, essendo venuto meno l’interesse alla decisione. Ha compensato integralmente le spese, anche in considerazione del comportamento lineare dell’Amministrazione, che ha riavviato il procedimento e lo ha concluso favorevolmente dopo aver rivalutato le ragioni della concorrente, e della richiesta della ricorrente. La precedente ordinanza cautelare aveva rilevato che l’esclusione era stata disposta senza previo contraddittorio procedimentale, che avrebbe consentito all’interessata di rappresentare elementi favorevoli.
Norme richiamate
Tanto premesso, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, avendo la ricorrente ormai conseguito l’utilità sostanziale sottesa alla proposizione del gravame.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso.
alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese
La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente l’applicazione della soccombenza virtuale: le spese possono essere compensate valorizzando il comportamento processuale leale dell’Amministrazione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese non deve necessariamente seguire il criterio della soccombenza virtuale; il giudice può disporne la compensazione valorizzando il comportamento processuale leale e collaborativo dell’amministrazione.
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