Cassazione Civile, Ordinanza n. 35688/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il provvedimento con cui l’Ufficio elettrificazione provinciale aveva dichiarato non ammessa ad istruttoria la domanda di concessione di piccola derivazione delle acque del rio Gadera. Dopo un primo giudizio di legittimità in Cassazione, che aveva accolto il motivo relativo al difetto di competenza dell’ufficio che aveva adottato il rigetto in limine, il giudice di rinvio aveva dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la società, insieme ad altre, avesse presentato una nuova domanda di derivazione, assumendo così la posizione di promotore di una nuova iniziativa imprenditoriale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che non si trattava di una nuova domanda ma della medesima istanza, contrassegnata dallo stesso numero identificativo, integrata su richiesta dell’amministrazione nell’ambito del procedimento originario; ha inoltre denunciato omessa pronuncia sui motivi del ricorso da parte del T.s.a.p., invocando la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e degli artt. 100, 112 e 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili. Ha osservato che la censura implicava un accertamento di fatto sulla natura della domanda presentata dopo la riapertura dell’istruttoria, accertamento che non era stato dedotto in modo autosufficiente e specifico, non essendo stati riportati integralmente gli atti rilevanti. La ricorrente, inoltre, non aveva articolato un valido motivo di omesso esame di fatti decisivi, ma si era limitata a contrapporre la propria lettura dei fatti a quella del giudice di rinvio. È stata esclusa anche l’omessa pronuncia, poiché il T.s.a.p. si era pronunciato dichiarando l’improcedibilità del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non vi è stata condanna alle spese per mancata costituzione dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
norma che disciplina l’impugnazione davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche del provvedimento amministrativo in materia di derivazione di acque
art. 7, comma 8, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato nel precedente giudizio per affermare i limiti della competenza dell’ufficio amministrativo nel rigetto in limine delle domande di concessione di derivazione
art. 3 l.p. Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2
richiamato dal giudice di rinvio per qualificare la nuova domanda come iniziativa imprenditoriale di produzione di energia da fonte rinnovabile
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa violazione del diritto di difesa
art. 113 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
richiamato dalla ricorrente in relazione all’interesse ad agire, ritenendo insussistente la carenza di interesse dichiarata dal giudice di rinvio
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di rinvio si era comunque pronunciato dichiarando l’improcedibilità
richiamato per affermare che il ricorso difettava di specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti rilevanti e non potendo essere richiesto un nuovo giudizio di fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che non era stato articolato un vero vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che richieda alla Corte una nuova valutazione di fatti o documenti se il ricorso non assicura specificità e autosufficienza, riportando in modo completo gli atti rilevanti.
- La deduzione di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda o sul ricorso, anche mediante declaratoria di improcedibilità o altra pronuncia che presuppone l’esame della controversia.
- La qualificazione di una domanda come nuova o come semplice integrazione istruttoria costituisce accertamento di fatto; se tale accertamento non è validamente censurato nei modi consentiti, la doglianza è inammissibile in cassazione.
- Non è sufficiente opporre alla motivazione del giudice una diversa ricostruzione soggettiva dei fatti: la critica deve colpire specificamente il vizio denunciabile e non risolversi in una richiesta di riesame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non si provvede sulle spese; permane tuttavia l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
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