Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di più cartelle di pagamento per un importo complessivo elevato, notificate alla società contribuente in parte a mezzo PEC e in parte a mezzo posta raccomandata. In appello, la commissione tributaria regionale aveva annullato alcune cartelle ritenendo, per quelle via PEC, che non bastasse la produzione di copie analogiche delle relate di notifica se non accompagnate da attestazione di conformità o da duplicati informatici, e per quella notificata a mezzo posta che l'ufficio non avesse provato il contenuto del plico, limitandosi a produrre l'estratto di ruolo. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere necessaria, a pena di annullamento, la produzione degli originali digitali o di copie autenticate delle relate di notifica, senza verificare se il disconoscimento della contribuente fosse stato specifico o solo generico; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, deducendo che, in caso di notifica a mezzo raccomandata, la produzione dell'avviso di ricevimento basta a provare il perfezionamento della notifica, e che spettava alla destinataria dimostrare che il plico non conteneva l'atto o conteneva un atto diverso.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'agente della riscossione. Ha cassato la sentenza della commissione regionale limitatamente alle statuizioni impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello applicando i principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: quanto alle notifiche via PEC, il giudice di merito non aveva verificato la specificità del disconoscimento delle copie né valutato le eventuali difformità alla luce degli elementi istruttori; quanto alla notifica postale, aveva erroneamente invertito l'onere della prova, poiché la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto e spetta al destinatario provare l'eventuale mancanza o diversità del contenuto.
Norme richiamate
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato; il giudice non può negare automaticamente efficacia probatoria alla copia solo perché non è stato prodotto l'originale o la copia autenticata.
La contestazione di riproduzioni o copie non può essere generica o di stile, ma deve indicare puntualmente il documento e le difformità dedotte.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento; per la notifica postale non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
L'onere della prova del contenuto del plico, quando il destinatario contesta che la raccomandata contenesse l'atto notificato o deduce che contenesse un atto diverso, grava sul destinatario stesso.
La consegna della raccomandata al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto, salvo prova contraria del destinatario.
Massime di principio
- Chi contesta la conformità di una copia prodotta in giudizio deve farlo in modo specifico e circostanziato; un disconoscimento generico non è sufficiente a privare la copia di efficacia probatoria.
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notifica può essere data con la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la cartella in originale o in copia autentica.
- Quando la notifica avviene a mezzo raccomandata e l'avviso di ricevimento attesta la consegna al domicilio del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'atto; se il destinatario deduce che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso, è lui a doverlo provare.
- Il giudice di merito, davanti a una contestazione di copie o di notifiche, deve verificare la specificità delle difformità dedotte e valutare il materiale istruttorio disponibile, senza applicare automatismi invalidanti.
- La regola della vicinanza della prova può spostare l'onere probatorio su chi è più vicino alla dimostrazione del fatto controverso, anche nei casi di notificazione di atti impositivi.
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